CAP.
III
in contrario, e
con altre, d'altri Pontefici.
[Pag.
13] Il
secondo Testimonio che pruova questa verità, e non men chiaramente de passati, è
la medesma bolla di Papa Alessandro IV che vien allegata contra di noi, tanto
obliqua e violentata, per non dir male intesa, ch'ella sola (se si legge con
occhi non imbendati) basta per metter perpetuo silentio a così ingiusta
pretensione. Perchè Papa Alessandro IV in quella Bolla spedita nell'anno II del
suo Pontificato, che fu del 1255 o del 1256, non solo non dà ad intendere, nè
pur legiermente, che l'Ordine de gli Eremitani di S. Agostino hebbe principio
nel suo tempo (come si pretende) ma espressamente afferma che quando si trattò
di far l'unione di molti Ordini di Romiti, che aggregò ad esso (la qual cosa è
l'occasione ch'hanno avuto per finger questa favola) già il detto Ordine degli
Eremitani di S. Agostino era antico nel mondo, et haveva molti Professori della
sua vita regolare. Porrò le parole puntualmente, che essendo le prime della
Bolla è troppo da maravigliarsi che non le abbia ben ponderate: Recordamur liquido, et memoriter retinemus
quod dudum apparuit Religio in partibus Lombardiae, cuius Professore vocati
Eremitae Ordinis S. Augustini, nunc succinti tunicas cum corrigijs, baculos
gestantes in manibus, nunc vero dimissis baculis incedebant. Chi
attentamente considererà quelle prime parole: Recordamur liquido, et memoriter retinemus,
ben vedrà che la nostra Religione non venne al mondo nell'anno che Papa
Alessandro spedì questa Bolla: perchè memoria non si può aver di cose presenti,
ma sì ben delle passate, e molte volte antiche. Però acciochè non dicano che la
parola Dudum ristringe questa
larghezza. Con ciò sia chè significa quello che poco fa successe, come consta
dal cap. 27 della Genesi, e del cap. 12 dell'Esodo, s'ha da notar che questa
parola alcune fiate significa quello, che molto ha, che passò, come si può
vedere nel cap. Dudum, il 9.3,
quaest. 6, e nel cap. Dudum, 27.18
quaest. 2. Il che supposto, è necessario di sapere che Papa Gregorio IX, il qual
fu avanti ad Alessandro IV, 27 anni, spedì un'altra Bolla del medesimo tenore,
per lo medesimo effetto, che parola per parola, cambiati solamente i nomi delle
persone ai quali si indirizzava, comandò traslatar Papa Alessandro; questa Bolla
si spedì a 25 di Marzo, nell'anno 14 del Pontificato di Gregorio IX e il tenor
di lei è come segue: GREGORIUS, etc. Venerabilibus Fratribus Episcopis per
Anconitanam Marchiam constitutis, Dudum apparuit in partibus Lombardiae Religio
cuius professores vocati Eremitae Fratris Ioannis Boni, Ordinis S. Augustini,
nunc succinti tunicas cum corrigijs, baculos gestantes in manibus; nunc vero
dimissis baculis incedebant, pecuniam pro eleemosynis, alijsque subsidijs
deposcentes, et adeo variantes Ordinis sui substantiam, ut dilectis filijs
Fratribus Minoribus [Pag. 14] uniformes in derogationem multiplicem
ipsorum Ordinis crederentur, eijsdem propter hoc minorem, apud fideles
sentientibus, in suis opportunitatibus charitatem. Sane cum per Venerabilem
fratrem nostrum Hostiensem Episcopum, et bonae memoriae, N. tituli S. Sabinae
Praesbiterum Cardinalem, tunc in partibus illis legatione fungentes huiusmodi
praesumptio ad nostram audientiam pervenisset. Nos ne identitas vestium in
Ordinibus ipsis confusionem pareret, et inde scandala graviora consurgerent, ad
virorumque quietem providimus, statuendum, ut Prior, et universi, ac singuli
fratres praedicti Ordinis S. Augustini in exterioribus vestimentis, quae nigri,
vel albi debebant esse coloris, quorum altero, videlicet nigro, iam electo ab
eis ipsos volumus manere contentos, largas et protensas manicas, quasi ad instar
cucullarum, et desuper ipsa ferant per amplas corrigias, et patenter omnibus
apparentes, ita quod omnes cincti de foris eas vestibus nequaquam contegant, et
portantes in manibus baculos quinque palmorum grandium, ac expresse in
eleemosynarum petitione, cuius sint Ordinis declarantes, adeo suarum vestium
longitudinem temperent, quod a quibusque ipsorum calceamenta libere videantur:
ut sic habitus confusione semota, et sublata materia scandali, a praedictorum
Ordinum fratribus possit virtutum Domino liberius, et gratius deserviri. Verum
cum quidam Eremitae praefati Ordinis S. Augustini, ac alij Religiosi supradictis
Eremitis conformes habitu in eadem Marchia constituti formam praedictae
identitatis prohibitam gestare dicantur, in eorundem fratrum Minorum infamiam,
et scandalum plurimorum fraternitatibus vestris mandamus, ut universis, et
singulis Eremitarum, ac Religiosorum praedictorum districtius iniungatis, ut
circa praemissa memoratae provisionis statutum inviolabiliter observantes eum
qui monitus non resipuerit, donec redeat ad mandatum a suo consortio excludere
non postponant. Caeterum, quia pictas persuadet, ut ipsi exobedientiae studio
praemium honoris, et gratiae consequantur, eos praedictam provisionem
laudabiliter observare studentes, curetis benigno favore prosequi, et tamquam
Catholicae ecclesiae filios faciatis ab alijs confoveri. Si vero suae voluntatis
arbitrium praeferendo iudicio vestro contravenire praesumpserint in eos
excommunicationis sententiam promulgetis, quam per vestras Civitaves et Dioceses
publicati solemniter et eosdem tamquam excommunicatos usque ad satisfactionem
condignam appellatione remota arctius evitari ab omnibus faciatis. Dat. Lateran.
IX Cal. Aprilis Pontificatus nostri anno decimoquarto.
Hora notar si dee, che il
Vescovo Ostiense che era Legato Apostolico nelle parti della Lombardia
unitamente col Cardinale di Santa Sabina, e se manifesto a Papa Gregorio della
lite tra li Padri Franciscani e i nostri Eremitani, fu il medesimo Papa
Alessandro IV ch'allora era Cardinale, come si raccoglie dalla sua Bolla in
quelle parole: Sane cum per nos tunc in
minori officio constitutos, et bonae memoriae, N. tituli Sanctae Sabinae
Presbiterum Cardinalem, tunc in patibus illis legatione fungentes etc. E
perciò disse in essa, che si ricordava e aveva in memoria la detta lite: talchè
la parola Dudum s'ha da riferire al
tempo di Papa Gregorio Nono, il quale se si avertisce, non dice nella sua Bolla
che si ricordava di quella dissensione, che all’hora haveva presente, e non al
tempo di Papa Alessandro che fu tant'anni doppo. Ancor notar si deve, che
ambidua questi Pontefici fanno mentione d'Ordine di Romiti di Sant'Agostino, et
Papa Gregorio Nono dice, che li Romiti di San Giovan Buono erano dell'Ordine di
Sant'Agostino, contro alla qual cosa quest'Autore così fuor di ragione pretende,
che San Giovan Buono non fu di quest'Ordine, di cui ragionaremmo a suo luogo
(cap. 13, § 17 et 18; cap. 23, § 2).
In oltre se nel tempo di Papa Gregorio nono, quando San Bonaventura poteva
apunto haver diecinove o vint'anni d'età trattava la Chiesa di Religione
d'Eremitani di Sant'Agostino, come poteva non esser ancor instituito, ne sotto
questo titolo l'anno secondo di Papa Alessandro, quando il Santo Dottor era
Generale dei Minori? E se mi dirà alcuno, attendendosi alla significazion men
favorevole della parola Dudum, che
almeno l'Ordine Eremitano di Sant'Agostino, era di fresco fondato nel tempo di
Papa Gregorio nono. Risponderò prima, che la Bolla non dice Dudum fundata est Religio, ma Dudum apparuit, che è cosa molto
differente: perchè puotè esser antica la fondatione, e nuova l'apparitione. E
secondariamente, che Papa Gregorio nono, non parlò dell'Ordine, che si chiama de
gli Eremitani di Sant'Agostino, al quale s'unirono gli altri, ma della sola
Congregatione di San Giovan Buono, che fu più moderna di quello, poichè prese la
sua Regola, e l'abito, come proverò nel cap. 13, § 18, nel Corolario primo, e
della medesima Congregatione parlò Papa Alessandro quarto, perchè con essa era
stato il litigio della somiglianza dell'abito con li Padri Minori, non ostante
che non la chiamò ordine di San Giovan Buono, ma di Sant'Agostino, perchè la sua
Bolla uscì dopo l'union generale, quando era già cessato il titolo di San Giovan
Buono, e tutte le Congregazioni si chiamavano d'Eremitani di
Sant'Agostino.
§1
era
istituito innanzi al Papa Alessandro Quarto.
[Pag.
15] Ma
adduciamo un'altra Bolla del medesimo Papa Alessandro, che spedì in nostro
favore l'anno prima del suo Pontificato, ed è nella forma seguente:
ALEXANDER
Episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Universis Prioribus, et Fratribus
Eremitarum Ordinis S. Augustini salutem, et Apostolicam benedictionem. Solet
annuere Apostolica sedes piis votis, et honestis petentium precibus favorem
benevolum impertiri. Cum sicut nobis insinuare curastis Generalis Prior vester
de triennio in triennium eligatur, nec sit vobis facile pro ipsius electionis
confirmatione ad sedem Apostolicam a qua dependeret huiusmodi dicitur, laborare.
Nos volentes vobis paternae solicitudinis studio consulere in hac parte,
devotionis vestrae precibus inclinati praesentium vobis auctoritate concedimus,
quod idem Prior eum unanimiter, et concorditer electus fuerit, libere
administret dummodo nihil de bonis Ecclesiasticis alienet, donec petendi, et
obtinendi confirmationem a nobis, vel a dilecto filio nostro Ricardo S. Angeli
Diacono Cardinali vice nostra habuerit facultatem. Nulli ergo omnino hominum
liceat hanc paginam nostrae concessionis infringere, velet ausu temerarie
contraire. Si quis autem haec attentare praesumpserit indignationem Omnipotentis
Dei, et BB. Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Dat. Anagniae 16 Cal. Augusti Pontificatus
nostri anno Primo.
Da questa Bolla si raccoglie
che innanzi a Papa Alessandro l'Ordine de gli Eremitani di S. Agostino eleggeva
il suo Generale di tre in tre anni, e per non esserli facile di ricorrere per la
confermatione alla Sede Apostolica gli concedette, che il Generale subito
eletto, potesse amministrare purchè nulla alienasse de’ beni Ecclesiastici senza
licenza della Sede Apostolica, o almeno del Cardinal Protettore, che all'hora si
chiamava Riccardo di Sant'Angelo. Ci dicano hora coloro che tengono la parte
contraria per verisimile, com’era possibile che questa Religione non fosse ancor
fondata, nè sotto il titolo di Sant'Agostino l'anno secondo di Papa Alessandro,
se nel primo gli era stata fatta relatione da parte di quella, che per eleggere
il suo Generale di tre in tre anni le si rendeva difficile ricorrere a tempo per
la confermatione di ciascuno, e a questo nome le fu conceduto, che potessero i
Generali dal punto che fossero eletti, amministrar senza aspettar nuova
confermatione della Sede Apostolica? Non potran dire, che la Religion di cui si
tratta in questa Bolla era d'Eremitani differenti; perchè espressamente dice: A tutti li Priori e Frati dell'Ordine degli
Eremitani di Sant'Agostino, ne meno, che la nostra Religion poco fa
istituita si prevenne per quello che per l'avvenir succeder potea; perchè
conforme alla sua opinione non si fondò in quell'anno, ma nel seguente; nè
ancora quando gli volessimo passar in conto quell'errore di quest'anno, e dicano
che si fondò nel primo, potevano dire al Papa che eleggevano il Generale ogni
tre anni, non avendo (come hanno da dir che non havevano) un'anno intiero di
fondatione. Se però non vogliono attribuirli la innocenza di quel semplice (che
celebrò Sant'Agostino un gran digiunante) che commandandoli digiunare alcuni
venerdì, e dicendoli un amico suo un'ora doppo ch’era fiacco, rispose che non
era maraviglia esserlo con tanti digiuni. Le parole della Bolla danno ad
intendere che li Frati ricorsero al Pontefice doppo che la esperienza mostrò
loro la difficultà che v’era in confermar a tempo il loro Generale che
eleggevano, perchè dicono: Cum sicut
nobis insinuare curastis Generalis Prior vester de triennio in triennium
eligatur. Appresso ammendar se deve il computo de’ tempi, che tanto si
desiderò, acciochè S. Bonaventura ottenesse d'essere fondatore di questo
Edificio. Poichè in tempo di Papa Alessandro erano almeno alcuni triennij che se
gli erano apperti li fondamenti conforme al tenor di questa Bolla, e alla
relation, con la quale si guadagnò. Oltre di questo nel libro intitolato Monumenta Ordinis Minorum, trattato
primo, folio 246, pagina 2, son due Bolle: una di Papa Innocenzo Quarto data in
Anagni, l'anno del 1254, dodicesimo del detto Innocenzo, e l'altra di Papa
Eugenio Quarto, che contiene inserta quella di Innocenzo, e dice che si spedì
per l'Ordine degli Eremitani di Sant'Agostino, e il titolo di quella è questo:
Innocentius Episcopus etc. Dilectis
filijs Priori Generali Ordinis
Eremitarum, ac alijs Provincialibus, etc. Dunque innanzi a Papa Alessandro
Quarto era fondato quest'Ordine; poichè già haveva Prelato con titolo di
Generale. Ma passiamo avanti, e proviamo con altro argomento senza risposta, che
prima di Papa Alessandro IV era già fondata questa Religione sotto il nome di
Ordine d'Eremitani di Sant'Agostino, [Pag.
16] col quale oggidì è nominata communemente. Molto innanzi a Papa
Alessandro, avea conceduto la Chiesa Privilegi, Indulgenze all'Ordine Eremitano
di Sant'Agostino; adunque non la potè instituir Papa Alessandro, nè sotto questo
nome. Questa conseguenza è tanto
chiara, che non vi può esser intelletto che la nieghi; perchè non v’è, nè sarà
così protervo che dica, che si concedettero Indulgenze e Privilegi all'Ordine
che era per fondarsi, e molto meno che avanti, che la Chiesa avesse quel figlio,
già li avesse posto nome e lo chiamasse Ordine di Eremitani di Sant'Agostino;
poichè egli è certo, come dice la Massima dei Giuristi: Non entis nullae sunt qualitates, ciò
che non è, aver non può qualità d'alcuna. Proviamo ora l'antecedente, il quale
si raccoglie con ogni evidenza, che si può desiderare da un'altra Bolla di Papa
Alessandro IV nell'anno primo del suo Pontificato in Anagni alle Idi di Luglio,
che dice così: ALEXANDER Episcopus servus servorum Dei,
Venerabilibus fratribus Universis Archiepiscopis, et Episcopis praesentes
litteras inspecturis salutem, et Apostolicam benedictionem. Odore suavi bonorum
operum dilectorum filiorum Fratrum Eremitarum S. Augustini Ordinis recreati eos
non immerito favore prosequimur, ea ipsis diligenti procurare solertia
intendentes, per quae Auctore Domino, humilitatis eorum Collegium suscipere
valeat incrementum. Sed sicut accepimus nonnulli vestrum in contrarium molientes
ipsorum pacem, et quietem (sine qua non colitur pacis Auctor) perturbant, contra
tenorem Privilegiorum, et Indulgentiarum eis a Sede Apostolica concessorum pro
suae voluntatis libito veniendo. Quocirca Universitatem vestram rogamus
attentius, et hortamur per Apostolica vobis scripta mandantes, quatenus vestris
iuribus manentes contenti, nulla eis, vel ipsorum Domibus contra praedictorum
Privilegiorum, et Indulgentiarum continentiam inferatis molestiam, vel gravamen,
quin potius habeatis eosdem pro Divina, et nostra reverentia commendatos; ita
quod exinde vobis Deum reddentes proprium erga Religiosis zelum habere probemini
charitatis. Dat. Anagniae Ibid. Iulij, Pontific. nostri anno
primo.
Notinsi quelle parole: Contra tenorem Privilegiorum, et
Indulgentiarum eis a Sede Apostolica concessorum: dunque avanti al Papa
Alessandro già l'Ordine degli Eremitani di S. Agostino (che così li nomina in
quella Bolla) aveva Privilegi et Indulgenze della Sede Apostolica; perchè
quell'anno era il primo del pontificato di Alessandro, e parla di quelli, come
di cosa passata e anteriore. E se tuttavia perfidiassero che il Papa tratta di
Privilegi e Indulgenze che egli medesimo aveva concedute alla Religione dentro
di quell'anno, non ostante che le parole citate sufficientemente convincono
quest’uscita, metteremo un'altra Bolla del medesimo Papa data in quell'anno,
nella quale concedette alla Religion istessa, che potesse assolvere gli
interdetti, sospesi e scomunicati che volessero pigliar l'abito di quella,
purchè essendo scommunicato per debiti, sodisfacessero prima ai loro creditori,
e dice che ciò le concedette mosso dall'esempio di Papa Innocenzo IV suo
antecessore, che concedette alla Religion medesima altretanto, la Bolla è di
questa maniera:
ALEXANDER Episcopus servus servorum
Dei, dilectis filijs Prioribus Fratrum Eremitarum in Tuscia Ordinis S.
Augustini, salutem et Apostolicam benedictionem. Cum ex Apostolici cura teneamur
Officij circa Religionis augmentum attenti et vigiles invenire. Nos devotionis
vestrae precibus inclinati, ut volentibus Fratrum Ordinis vestri aggregari
Collegio, qui suspensionis, aut interdicti, vel excommunicationis sententijs
sunt ligati absolutionis beneficium iuxta formam Ecclesiae impertiri, et ipsos
in fratres recipere valeatis ad instar foelicis recordationis Innocentij Papae
Praedecessoris nostri, vobis auctoritate praesentium indulgemus, ita tamen quod
si aliquis ex eisdem huiusmodi sententijs propter debitum sunt astricti,
satisfaciant ut tenentur. Nulli ergo omnino hominum liceat hunc paginam nostrae
concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Se quis autem hoc
attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei et Beatorum Petri et
Pauli Apostolorum eius, se noverit incursurum. Datum Anagniae 7 Cal. Iulij
Pontificatus nostri anno I. Dunque in tempo di Papa
Innocenzo IV già era fondata questa Religione, con nome di Ordine di Eremitani
di Sant'Agostino, poichè come consta da questa Bolla di Papa Alessandro IV. Il
medesimo Innocenzo IV gli havea conceduto la gratia
riferita.
§ II
Allegansi
quattro Bolle di Papa Innocentio IV in confermatione dello stesso
intento.
Oltre a questo abbiamo un
altro Breve dello stesso Innocenzo IV, dato nell’anno del 1254, che fu l’ultimo
del suo Pontificato, al 7 di Settembre, e lo riferisce Renato Coppino, nel libro
2 del suo Monasticon, tit. I, num. 32, nel quale concede alla Religion de gli
Eremitani di Sant’Agostino, che non paghino decime delle terre nuove della loro
agricoltura, e consta [Pag. 17] dalla
forma del ragionar, che la Religion in quel tempo era già antica; perché dice:
Sane novalium vestrorum, que propriis
manibus aut sumptibus colitis, de quibus aliquis hactenus non percepit, sive de
hortis Virgultis, et piscationibus vestris nullus a vobis decimas exigere
praesumat. Quelle parole: De quibus
aliquis hactenus non percepit: ben chiaro dimostrano che l’Ordine non
cominciava allora. Altrimenti, che consuetudine poteva allegare, o che terre
poteva assignare de’ quali fin all’hora non s’era pagato? Potrebbono rispondere
a questo Breve quel che mi disse un huomo dotto, che quelle parole: De quibus aliquis hactenus non percepit,
non voglion dire: delle quali altri non ha riscosso decime; ma delle quali niun
Agricoltore ha raccolto frutti: perché ragiona de’ campi novelli, che prima non
si coltivavano, et i Frati gli avevano renduti fruttiferi rompendo il monte, e
coltivando e seminando il podere. Però senza dubbio il senso è quello, che loro
habbiam dato: perché come notano i Dottori e consta dal cap. Dudum 31, De Privilegiis, quando i Pontefici
concedono Privilegio di non pagar decime delle terre nuove, non s’è veduto che
abbiano derogato la ragione che altri havea d’essigere da quelle al tempo della
concessione, se non le derogano espressamente; perché quantunque la terra sia
nuova e fruttifera da ieri in qua, puote per l’addietro esser stata montuosa, e
pagar decime di ghiande, d’erba o di fieno, che bastaria, accioché il patron
della decima continuasse al suo possesso ne’ frutti della terra già rotta. Onde
per metter in salvo questa ragione si accorse con quelle parole: De quibus aliquis hactenus non percepit:
nimirum decimas, non fructus. E questo si vede ancora in un altro Breve, che
Papa Innocenzo III concedette all’Ordine della Santissima Trinità diretto al
Ministro, e Frati del Cervo Frio a’ tre di Febraro del 1198, e primo del suo
Pontificato, che parimente adduce Renato Coppino nel libro I, Monasticon tit. I,
num. 17 ch’ha la medesima clausola puntualmente; però senza quelle parole: De quibus aliquis hactenus non percepit;
perché come che quella sagrata Religione incominciava all’hora non le si
puotevan dire. E per la stessa ragione, Papa Honorio III le levò dalla Bolla
nella quale confermò l’Ordine di S. Domenico, mettendovi tutto il rimanente della
clausola. Questa Bolla si spedì a’ 22 di Decembre l’anno del 1216, che fu il
primo di quel Pontefice; ed è fra li Privilegi del detto Ordine, fol. 4. Perciò
per finir di cogliere ogni sorte di dubbio nella materia che andiamo trattando,
registriamo altre Bolle di Papa Innocenzo IV, ove è questa medesima Religione
sotto titolo d’Ordine d’Eremitani di S. Agostino le fece diverse grazie e
favori: e sia la prima, una che spedì l’anno X del suo Pontificato nelle None
del mese d’Agosto, nella quale concedè all’Ordine degli Eremitani di
Sant’Agostino che potessero fondare Chiese e case nelle Terre e possessioni, che
loro dessero i fedeli suoi divoti, e che potessero celebrare i Divini Ufficii, e
in esse amministrar i santi Sacramenti. Questa Bolla dice così:
INNOCENTIUS
Episcopus servus servorum Dei Venerabilibus Fratribus universis Archiepiscopis,
et Episcopis praesentes litteris inspecturis salutem, et Apostolicam
benedictionem. Dilecti filii Priores, et Fratres Eremitarum Ordinis S. Augustini
nobis humiliter supplicarunt, ut eis construendi Ecclesias, et Domos in Terris
Mantijs, et possessionibus, quae sibi a Christifidelibus conferuntur, et
audiendi et celebrandi Divina officia in eisdem Ecclesijs, et recipiendi
Ecclesiastica Sacramenta, licentiam de benignitate solita largiremur. Vobis
igitur, qui locorum Dioecesani existitis in hac parte deferre volentes
Universitati vestrae, per Apostolica scripta mandamus quatenus eis concedatis
licentiam postulatam sine iuris praeiudicio. Dat. Perusij III Nonas Augusti.
Pontificatus nostri anno X.
Concedette un’altra Bolla questo
Pontefice, l’anno IV del suo Pontificato a’ 17 di Giugno, in favor dei Frati
Eremitani dell’Ordine di S. Agostino della Congregatione de’ Brittini, acciochè
un Cardinale Legato Apostolico esortasse il Vescovo di Bologna a confermar la
profession, che fatta aveva in mano d’un Superior del nostro Ordine il Prior
della Casa di S. Maria Madalena della Valle della Pietra dell’Ordine di S.
Benedetto. Questa Bolla è del tenor seguente:
INNOCENTIUS Episcopus servus servorum
Dei, Dilecto filio I. Sanctae Mariae in via lata Diacono Cardinali Apostolicae
Sedis Legato salutem, et Apostolicam benedictionem. Insinuarunt nobis dilecti
filij Prior, et Universi Fratres Eremitae de Bictrinis Ordinis S. Aug. quod
Prior Eccl. S. Mariae Magdalenae in Valle de Petra Bononiensis Dioecesis ad
frugem vitae melioris aspirans de sui Conventus voluntate, et unanimi consensu
in manibus dicti Prioris de Bictrinis pro se, ac praefato Conventu salvo per
omnia iure Venerabilis Fratris nostri Bononiensis Episcopi fecit Obedientiam
manualem B. Augustini Regulam, et Constitutiones, ac observantias eorundem
servaturum, perpetuo pro se, ac suis Fratribus se permittens sicut in publico
Instrumento confecto exinde plenius dicitur contineri. Cum autem Priorem, et
Eremitas huiusmodi pro Religionis suae meritis affectu prosequamur in Domino
speciali, dicto Episcopo preces direximus, et mandatum, ut quod in hac parte
intentione salubri factum esse cognoscitur pro divina et nostra reverentia
[Pag.
18] gratum
sibi constituens et acceptum id, prout spectat ad ipsum confirmare non differat,
et super hoc tibi etiam, cum requisitus a te fuerit, reverenter intendat, ita,
quod ex hoc processu temporis gratiosi apud nos meruisse gaudeat incrementa
favoris, quocirca discretioni tuae per Apostolica scripta mandamus quatenus
eundem Episcopum sicut efficacius poteris, ut mandatum nostrum compleat
exhorteris, nobis quod super hoc feceris, et inveneris scripturus. Dat. Lugd. XV
Cal. Iulij Pontificatus nostri anno Quarto.
E perché
il Vescovo di Bologna mise disturbo nella detta confermatione spedì un’altra
Bolla per lo medesimo Cardinale, nella quale gli commesse plenariamente il
negotio. Questa Bolla fu data in Lione di Francia l’anno 7 de suo Pontificato,
al 6 di Decembre, e dice in questa forma:
INNOCENTIUS Episcopus servus servorum
Dei, Dilecto filio I. Sanctae Mariae in Via lata Diacono Cardinali, Apostolicae
Sedis Legato salutem, et Apostolicam benedictionem. Dilecti filij Prior, et
Fratres Eremitarum de Bictrinis Ordinis S. Augustini Fanensis Dioecesis nobis
exponere curarunt, quod cum Prior, et Fratres Domus S. Mariae Magdalenae de
Valle Petrae, Ordinis S. Benedicti Bononiensis Dioecesis incorporari eorundem
Eremitarum Domui, et Ordini affectarent, tibi direximus scripta nostra, ut
Venerabilem Fratrem nostrum Bononiensem Episcopum monere, ac inducere procurares, quod Fratres
dictae Domus S. Mariae Magdalenae Ordini, et Domui dictorum Eremitarum
incorporare studeret. Sed eodem Episcopo a te super hoc monte diligenter id non
posse fieri propter diversitatem Ordinum asserente ad supplicationem eorundem
Prioris, et Fratrum Eremitarum afferentium, quod ipsi propter Constitutiones
eorum Ordinis, longe arctioribus, quam dicti Fratres S. Mariae Magdalenae
observantis astringuntur, iterato tibi nostris dedimus litteris in mandatis, ut
si ordinem praedictorum Eremitarum Ordine Fratrum eorundem Sanctae Mariae
Magdalenae ex Constitutionum additione tibi arctiorem esse constaret super
incorporatione, sive unione praedictis praefati Episcopi irrequisito assensu, et
ipsius in omnibus iure salvo dispensative procederes, prout viderit tua
circunspectio expedire. Et licet huiusmodi negotium dilecto filio Magistro
Ubalbaldo Subdiacono, et Capellano nostro duxeris committendum in ipso tamen
nullus habitus est processus, quare praefati Prior, et Fratres nobis humiliter
supplicarunt, ut ne in ipsorum praeiudicium factum huiusmodi proteletur
incorporationem sive unionem praefatam fieri de benignitate Sedis Apostolicae
mandaremus. Quocirca discretioni tuae periterata scripta mandamus quatenus super
incorporatione, sive unione praefatis procedas iuxta tradita tibi formam
contradictores per censuram Ecclesiasticam appellatione postposita compescendo.
Dat Lugdun. 8. Idus Decemb. Pontificatus nostri anno 7.
Dove
considerar si debbono quelle parole: Dilecti filij Prior, et
Fratres Eremitarum de Bictrinis Ordinis S. Augustini Fanensis
Dioecesis. Nel che
si vede, che la Congregatione dei Brittini la qual Alessandro IV unì, e aggregò
alla nostra Religione era altresì d’Eremitani di Sant’Agostino, la qual cosa
niega il Padre Daza: perché nella Bolla, che stampò non ritruova, che gli si dia
questo nome, e per lo medesimo fondamento dice, che la Congregation delli
Zamboniti, non era dell’Ordine degli Eremitani di Sant’Agostino, e ch’era
distinta da quella di San Giovan Buono, nella qual cosa neanche ha ragione,
perché come dice Filippo da Bergomo (lib. 9,
anno Christi 398) e il Cronicon Generale (Sexta aetate mundi, fol. 206, pag. 2)
Zamboniti s’appellorno da S. Giovan Buono lor fondatore; perché in lingua rustica Italiana Zan è l’istesso che
Giovanni, e così Zamboniti vuol dire Givanboniti, cioè gli Discepoli di S.
Giovan Buono; il che affermano il P. Ribadenera (In vita S. Gullelmi) e il Cardinale Egidio da
Viterbo (Infra c. 21, § 5 in fin.) e
consta che questo Santo fu Eremita dell’Ordine di S. Agostino, come più
ampiamente pruoveremo nel cap. 13, § 17, e la verità è che come certificano il
Cardinale Seripando (In Prolog. Conpen. Chr.
Ordin.) il
Pad. Fra Luigi Miranda, e altri Autori (Lodovicus Miranda Franciscanus in I tom. Man.
Praelatorum q. 4, art. 6. Naucl. vol. 2, gene. 41, anno 1215. Bergom. lib.9,
anno 398. Arthmanus Schedel sexta aetate, fol. 203) tutte quelle
Congregationi erano d’Eremiti di S. Agostino, che ad imitatione della nostra
s’eran fondate, e procedute da quella come Ruscelli da una madre, alla quale in
tempo di Papa Alessandro si ritornarono al congiungere per correr di nuovo, come
fanno i fiumi col mare, secondo il Testo dell’Ecclesiaste c. I. Ad locum unde exeunt flumina
revertuntur, ut iterum fluant, e questo
è quel che dice il Beato Giordan (lib. I, c.
14) e S. Antonino Fiorentino (Dict.
Tit. 24, C. 14, § 3) che volendo il nostro P. S. Agostino raccoglier
la dispersion della sua Religione, apparve al Papa Alessandro con gran Capo e
con piccole membra, e il Papa avisato per quest’Apparitione, come per un
Oracolo, che conveniva far la unione di tutti quelli Eremiti alla Religion
primitiva di quelli di S. Agostino, dalla quale erano uscite le altre, accochè
la memoria del Glorioso Santo fosse onorata in terra con una fondatione molto
diffusa, da cui risultò la nostra Religione dell’Unione di tante Congregazioni
conforme a quello di Salomone: In multitudine Populi
dignitas Regis, in paucitate plebis ignominia Principis.
§ III
Che
l’Ordine d’Eremitani di S. Agostino era appruovato dalla Chiesa l’anno
del
1247,
4° di Papa Innocenzo IV.
[Pag.
19]
Raccogliesi
ancora da questa Bolla, che l’Ordine degli Eremitani di S. Agostino nell’anno 4
del Pontificato di Papa Innocentio IV, che fu del 1247, già era approvato dalla
Chiesa, altrimenti non potevano passarvi quelli d’altra Religion appruovata,
come quelli di S. Benedetto: perché sempre i S. Canoni difesero il transito
dalle Religioni appruovate a quelle che non lo erano, in rispetto che il voto
delle Religioni approvate potè esser solenne, e quello delle non approvate
solamente semplice. E se il voto solenne si commutasse in semplice, al secondo
tratto si finirebbe l’effetto suo. Imperochè concediamo, che un Frate, il quale
in Religion approvata professò castità solennemente, e per lo medesimo caso
restò inabile per contraere matrimonio, si passasse ad un’altra non approvata, e
convertisse il voto solenne in semplice, se dopo questo secondo si maritasse,
resteria valido il matrimonio, al quale già l’aveva fatto inabile il voto
solenne della prima Religione. Dunque per lo stesso caso, che da Religion
approvata, nella quale si facevano voti solenni, passarono alcuni Religiosi alla
nostra, segue evidentemente che la nostra era ancor approvata con eguale
solennità di voti, e maggiore strettezza di vita. E certamente la nostra
Religion era per confermarsi nell’anno 2 di Papa Alessandro, come il Padre Daza
pretende, necessità nessuna aveva l’Ordine di S. Francesco di ricorrere al
medesimo Papa nel suo primo anno supplicandolo fosse contento di conceder loro
Breve, acciò che i Religiosi professi di quella sagrata Religione non si
transferissero (come facevano) alla nostra. Perché la nostra in quel tempo non
era confermata, non si poteva negoziar il transito di cui si lamentavano, né
saria stato necessario, così gran remedio per interrompergli il corso; perciò
bisognò farlo (come pare) perché la nostra Religion nell’anno primo di Papa
Alessandro un anno avanti alla union Generale, come s’è detto, havea non solo
confermatione Apostolica, ma grande antichità in essa, e come Religione antica,
e come radicata nel seno della Chiesa, passavano ad essa Frati di Religioni così
principali, come quella di S. Francesco. Consta questo esser vero da una Bolla
di Papa Alessandro IV, data nell’anno V del suo Pontificato, e diretta al
Generale, e Provinciali di tutto l’Ordine de’ Minori, nella quale gli commanda,
che non ricevino nella loro, Religioni Professi della nostra, imperochè eglino
medesimi havevano richiesto a sua Santità, che comandasse alli superiori
dell’Ordine degli Eremitani di S. Agostino e a quello di S. Guglielmo, che non
ricevessero i Professi dell’Ordine di S. Francesco, et esser cosa giusta, che
colui che domanda la legge per altri la tenga buona per se. Questa Bolla si
ritruova nel lib. dei nostri Privilegi, fol. 4, faciata 2, e
dice:
ALEXANDER Episcopus servus servorum
Dei, Dilectis filiis Generali, et Provincialibus Ministris et Fratribus Ordinis
Fratrum Minorum, salutem et Apostolicam benedictionem. Quanto praeclara Ordinis
vestri Religio inter Religiones alias per insignem gratiam, meritorum
praerogativam, virtutem, et eminentiam Sanctitatis conspectiori rutilat
claritate, tanto magis vestram cum decet honestatem, ut omnem in vobis iustitiam
adimplentes debita charitatis legem erga singulos observetis, non faciendo id
aliis, quod vobis adscribitis ad offensam. Sane dudum vestris supplicationibus
inclinati, Universis Prioribus, et Fratribus Eremitis Ordinis S. Augustini et S.
Guillelmi, auctoritate litterarum nostrarum inhibuisse meminimus, ne aliquos
Ordinis vestri Fratres Professos in Ordine suo recipere, vel retinere praesumant
sine priorum suorum petita licentia et obtenta: et decernentes nihilominus
irritum, et inane quidquid per eos contra inhibitionem huiusmodi contigerit
attentari, eadem auctoritate duximus statuendum, ut praesumentes scienter contra
eandem inhibitionem propria temeritate ipso facto sententiam excommunicationis
incurrant; a qua (excepto mortis articulo) non possint absolvi nisi conspectui
Sedis Apostolicae se praesentent ab ea iuxta ipsius providentiam absolutionis
beneficium obtenturi. Cum igitur vos deceat pati legem, quam imponi alijs
procurastis, universitati vestrae in virtute obedientiae districte praecipiendo
mandamus quatenus a praedictorum Eremitarum scandalis abstinentes aliquos in
Ordine ipsorum professos in Ordine vestro sine petita et obtenta Priorum suorum
licentia nullatenus admittatis, ita quod nulla inter vos, et ipsos occasione
huiusmodi contentio valeat exoriri, sed potius (sicut decet) charitas et
dilectio iugiter augeatur. Datum Anagniae III idus Iunij, Pontificatus nostri
anno V.
Consta
chiaramente dal tenore di questa Bolla, che la querela de’ Padri Minori si
presentò al Papa Alessandro nell’anno I del suo Pontificato: perché nel secondo
già era cessato il nome dell’Ordine di S. Guglielmo, che il medesimo Papa havea
comandato incorporarsi in quello de gli Eremitani di S. Agostino, e chiamarsi
col primiero titolo della sua verace madre, quando la querela si diede, quelli
due Ordini erano distinti, come pare per la narrativa della Bolla. [Pag.
20]
E se si
considera in essa si vedrà che Papa Alessandro li nomina come distinti, quando
riferisce la querela dei Padri Minori e non ritorna a distinguerli quando a loro
commanda, che non ricevano i professi della nostra Religione, non per altra
cagione, se non perché la data di questa Bolla fu dell’anno V del suo
Pontificato, cioè tre anni doppo che l’unione Generale era fatta, e la querela
de’ Padri Minori s’era data nel primo, un anno intiero avanti l’unione, e doppo
quell’anno si querelarono a S. Santità che de’ Professi della loro Religione
passavano alla nostra, creder si deve, ch’alcuni anni avanti si negoziava quel
transito: perché non avevano da ricorrere all’ultimo remedio fin’a chè la lunga
esperienza del danno ve gli obligasse. Ma per abbondar maggiormente, adduciamo
un altro Breve di Papa Innocentio IV dato in S. Giovanni Laterano nell’anno
primo del suo Pontificato, che fu del 1243, a dì 17 di Gennaio, nel quale commandò che
s’unissero alla nostra Religion tutti gli Eremiti di Toscana, eccetto quelli di
S.Guglielmo, che per la ragion che si dirà nel cap. 13, § 10, non si unirono per
all’hora. Questo Breve dice così:
INNOCENTIUS Episcopus servus servorum
Dei, Dilectis filijs Universis Eremitis exceptis Fratribus S. Guillelmi per
Tusciam constitutis salutem et Apostolicam benedictionem. Incumbit nobis ex
officio debito Pastoralis et plantare sacram Religionem, et fovere plantatam, et
quantum in nobis est universos, et singulos in proposito confirmare, ne si
favore fuerint Apostolico destituti, non proficiant inincepto, sed deficiant
potius vel tepescant. Cum enim per Dilectos filios Fratres Stephanum, et Ugonem
Eremitas propositum vestrum fuerit nobis expositum diligenter, Nos nolentes vos
sine Pastore, sicut oves errantes post gregum vestigia evagari, Universitati
vestrae per Apostolica scripta mandamus, quatenus in unum vos regulare
propositum conformantes Regulam Beati Augustini, et Ordinem assummatis, ac
secundum eum profiteamini de caetero vos victuros, salvis observantijs, seu
Constitutionibus faciendis a vobis, dummodo eiusdem Ordinis non obvient
institutis, provisuri vobis
nihilominus de Priore idoneo per electionem Canonicam, cui praestetis
obedientiam ac reverentiam debitam impendatis. Si vero super praemissis aliquid
difficultatis emerserit ad Dilectum filium nostrum Ricardum S. Angeli Diaconum
Cardinalem, quem vobis Correctorem ac Provisorem deputamus, recurratis. Dat.
Later. 17 Januarij, Pontificatus nostri anno primo.
Da
questo Breve si raccoglie che innanzi al primo anno di Papa Innocentio IV v’era
Ordine d’Eremitani di S. Agostino, al quale comandò il Papa che s’unissero gli
altri, poiché dice: Ut Regulam Beati Augustini,
et Ordininem assumatis, ac secundum eum profiteamini de caetero vos victuros.
E dando
loro licenza per fare Statuti e Constitutioni, commanda che non le facciano
contrarie a quelle del detto Ordine d’Eremitani di Sant’Agostino, al quale gli
univa: Dummodo
eiusdem Ordinis non obvient Institutis. E
questo avvenne nell’anno 1243, dodeci anni avanti all’union generale che fece
Papa Alessandro, del quale altresì porremmo un altro Breve, dal quale apparisce
che Papa Innocentio quarto suo antecessore, diede per Protettor all’Ordine de
gli Eremitani di S. Agostino il Cardinal Riccardo di S. Angelo, che (come dice
S. Antonino) fu il primo che avesse la Religion, ancorchè non le fosse assegnato
da Papa Alessandro, come il Santo dimostra, ma dal suo antecessor Innocentio,
come si vede in questo Breve, et afferma il Beato Giordano, se però non è, che
S. Antonino riferisca tal creatione di Protettore all’Ordine già ampliato in
tutta la sua grandezza, che questo veramente non Innocentio potè farlo, ma
Alessandro. Nondimeno all’union generale era già Protettor questo Cardinale, et
egli medesimo fu quel che la fece, aggregando tutte l’altre Congregationi
d’Eremiti alla nostra, nel che si vede parimente il colore, che può haver
l’attribuire questa incorporatione al glorioso S. Bonaventura, constando per
Bolle tanto chiare, il Cardinale a cui fu commessa, ed essendo certo e
confessato dalla medesima parte che in quel tempo S. Bonaventura non era
Cardinale; questa Bolla è data nell’anno terzo del Pontificato di Papa
Alessandro, al fine di Marzo, et il tenor di quella è in questa
forma:
ALEXANDER Episcopus servus servorum
Dei, Dilecto filio Ricardo S. Angeli Diacono Cardinali, salutem et Apostolicam
benedictionem. Inter alias solicitudines, quibus assidue praemimur, intendere
circa ea nos convenit, per quae sub Religionis habitu vacantes Divino cultui in
tranquillitate animi sub observatione mandatorum Domini delectari valeant, et
proficientes de virtute in virtutem Deum Deorum in Sion intueri. Sane meminimus quod foelicis
recordationis Innocentius Papa Praedecessor Noster dudum iniunxit tibi, ut
Priores et Fratres Eremitas Tusciae, quos tuae curae, ac gubernationi commiserat
ad suam praesentiam evocares, circa quorum informationem accedentium ad Sedem
Apostolicam, de mandato Praedecessoris ipsius diligenter, et solicite
instituisti. Demum a nobis mandatum Apostolicum emanavit, ut de singulis Domibus
Eremitarum, quarum quaedam Sancti Guillelmi, quaedam Sancti Augustini Ordinum,
nonnullae autem Fratris Joannis Boni, aliqua vero de Fabalis, aliae vero de
Bictrinis censebantur, et apud homines ambiguis interdum nuncupationibus
vacillabant. [Pag.
21] Duo
Fratres cum pleno mandato ad nostram mitterentur praesentiam, quod nostra circa
eos salubriter ordinaret dispositio recepturi: cumque Fratres huiusmodi ad Sedem
Apostolicam accessissent eandem, tu quem negotio unionis praedictorum Fratrum
praeficiendum deputavimus auctoritate mandati nostri, vivo ad te sermone
directi, ad id concordi, eorumdem Fratrum, et eorum generalis Capituli, tunc in
Urbe celebriter congregati accedente consensu, universas Domos, et
Congregationes praedictorum Fratrum in unam Ordinis Eremitarum S. Augustini
Professionem et Regulare observantiam perpetuo counisti, sub generalis cura
Prioris canonice instituendi pro tempore prae alijs Provincialibus, necnon et
conventualibus singularum Domorum Prioribus regulariter gubernandas. Nos itaque,
considerantes quod ipsi fratres ab olim te in Patrem benevolum habuerunt, tuque
ipsos amplexatus fuisti sincera in Domino charitate, quodque Fratres, et Ordo
praedicti sub tua protectione poterunt Deo propitio, salutaria suscipere
incrementa, curam dispositionem, et gubernationem eiusdem Ordinis, sic uniti ac
Priorum tam Generalis, quam Provincialium, et aliorum Fratrum omnium ipsius
Ordinis tibi plene comittimus ita quod illa omnino iurisdictionem illamque
potestatem, et auctoritatem in eisdem Prioribus Generalibus et Provincialibus,
ac alijs Fratribus ipsius Ordinis, et in eodem Ordine habeas et exerceas libere,
quas Romanae Ecclesiae Cardinalis qui praeest pro tempore Ordini Fratrum Minorum
in Generali et Provincialibus Ministris ipsius Ordinis Minorum, ac Universis
Fratribus Minoribus ipsoque, Ordine dignoscitur obtinere. Praecipimus quoque
praedictis Prioribus, et Fratribus dicti Ordinis Eremitarum, quod tibi obediant
in omnibus, et per omnia sicut Generalis, et Provincialis Ministri ipsius
Ordinis Minorum, ac fratres Minores praedicto Cardinali obedire tenentur, cum
post Romanum Pontificem iurisdictionem, potestatem, et auctoritatem in eis
habeas potiorem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae
comissionis et praecepti infringere, vel ei ausu temerario contrarie. Si quis
autem etc. Datum Later. IV Cal. Aprilis, Pontificatus nostri anno
III.
§
IV
Che
Papa Innocentio IV diede per Protettore all’Ordine de gli Eremitani di S.
Agostino,
il
Cardinal Riccardo di S. Angelo, e che si ritrova memoria d’esso Ordine
fin
dal tempo d’Innocenzo III.
Potrà
dire alcuno, che in questa Bolla non si fa menzione d’Ordine d’Eremitani di S.
Agostino, né si dice, che Papa Innocentio gli avesse assegnato per Protettore il
Cardinal Riccardo di S. Angelo, se non a gli Eremitani della Toscana, de’ quali
non si dice di che Ordine, et Instituto erano, e poterono essere d’altro molto
differente. Ma a questo opponiamo, che Papa Innocentio IV fece unire al nostro
Ordine tutti gli Eremiti della Toscana, eccetto quelli di S. Guglielmo, et
havendo ampliato la Religione, e augumentandola con la incorporazion di quelle
Congregazioni le diede per Protettore il Cardinale Riccardo di Sant’Angelo, la
qual cosa consta dal Brieve che di sopra adducemmo del medesimo Innocentio
Quarto, ove lo dice con parole espresse: Si quid difficultatis
emerserit ad dilectum filium Ricardum Sancti Angeli Diaconum Cardinalem, quem
vobis correctorem, ac Provisorem deputamus, recurratis. Et ad
esse si riferiscono quelle di questa Bolla, in quella clausula: Sane meminimus quod foelicis
record. Innocentius Papa Praedecessor noster dudum iniunxit tibi, ut Priores, et
Fratres Eremitas Tusciae, quos tuae curae, ac gubernationi commiserat, ad suam
praesentiam evocares, circa quorum informationem accedentium ad Sedem
Apostolicam diligenter, et sollicite institisti. Di modo
che quando Papa Alessandro lo spedì, già erano 13 o 14 anni che il Cardinal
Riccardo di S. Angelo era Protettor del nostro Ordine: atteso che la data del
Breve di Innocentio è del primo anno del suo Pontificato, e questa Bolla del 3°
di Alessandro suo successore, e Innocentio governò 11 o 12. Et ancorchè alcuni
dei nostri scrittori tengano, che questo Cardinale non fu egli il primo
Protettor dell’Ordine; ma il Cardinal Guglielmo del titolo di S. Eustachio,
ingannansi in non distinguere la Congregatione di S. Giovanni Buono dall’Ordine
Eremitano di S. Agostino, che se ben furono di una medesima Religione et
istituto, erano con tutto ciò Congregationi separate, e di Generali distinti, e
il Cardinale Guglielmo di S. Eustachio fu dato da Papa Innocenzo per Protettor
alla Congregatione di S. Giovan Buono, e non all’Ordine Eremitano di S.
Agostino, se ben (come habbiamo detto) quella di S. Gio. Buono parimente era di
S. Agostino, però non lo portava scritto nel tit. nè si chiamava se non Ordine
d’Eremitani di S. Giovan Buono, o d’Eremitani semplicemente: il che tutto
mostreremo nel c. 13, § 17, con una Bolla di Papa Innocenzo 4, con che si
schiuderanno molte confusioni, che alcuni hanno patito in questa materia, per
non istare su la verace Historia della nostra Religione, e nel discorso de’ suoi
augumenti. Et è senza dubbio, che Papa Alessandro fece Presidente dell’union
Generale e Protettor dell’Ordine già ampliato il Cardinale Riccardo di S.
Angelo, avendolo ritrovato fin dal primo anno del suo antecessor Innocentio
fatto Protettor della nostra Religione, alla quale d’aggregar si havevano tutte
le altre Congregazioni, il che si raccoglie chiaramente da quelle parole di
questa Bolla: [Pag.
22]
Nos itaque considerantes,
quod praedicti Fratres olim te in patrem eorum benevolum habuerunt, tuque ipsos
amplexatus fuisti sincera in Domino charitate. Onde per
provar, che l’Ordine nostro era conosciuto in Italia prima de’ Papi Alessandro
IV et Innocentio IV, non sarà necessario uscir di Milano; perché innanzi
all’anno del 1237 era in quella Città Monastero del nostro habito, come dice il
M. Fra Hernando del Castiglio (p.p. della
Historia di S. Dom. lib.3, cap. 51) e molto addietro era stato
Arcivescovo della sua Chiesa Vindolfo Frate della nostra Religione, secondo il
Dottor Igliescas (lib. 5 della sua Histor.
Pontif., c. 20) e in tempo di questo Prelato furono portati da Milano
a Colonia li corpi de’ tre Maggi, la cui translatione mettono gli Autori
(Martinus Polonus in Frederico, anno Dom. 1152,
pagin. mihi 380. Nauclerus, vol. 2, gene. 39, an. 1159. Illescas ubi sup.
Pineda, lib. 22, cap. 27, §. 1) nel tempo di Papa Alessandro III.
Lasciando da parte, che Antonio Possevino nel primo tomo del suo sagro apparato,
Verbo Guillelmus
Duranti, prova
con molti Autori, che Guglielmo Duranti Vescovo Mimatense, chiamato lo
Speculatore, e autor del libro intitolato Rationale Divinorum
Officiorum, fu
Frate della nostra Religione, e dice che fiorì circa gli anni del Signore 1236,
sette avanti alla elettione di Papa Innocentio IV. Ultimamente Alessandro IV,
nell’anno primo del suo Pontificato spedì una Bolla in Viterbo a’ 10 d’Aprile,
che si conserva nell’archivio di S. Agostino in Roma, nella quale espressamente
dice che l’Ordine degli Eremitani di S. Agostino s’era avanzato in virtù fino da
suoi primi princìpi, tanto lontano stava per fondarlo in quell’anno:
Sic Ordo
(dice)
Fratrum
Eremitarum S. Augustini a suis primordijs gratia cooperante Divina de virtute in
virtutem successive profecit, quod velut lignum fructiferum in Ecclesiae agro
plantatum flores proferens copiosius honestatis, et producens uberius fructum
vitae praecelsae Regularis Observantiae, sanctimonia, et praeclaris virtutem
operibus specialiter extitit insignitum. Dat. Viterbij IV Id. Apr., Pontificatus
nostri anno primo. Et
ancorchè il B. Giordano (lib. I,
c.14) e S. Antonino da Fiorenza (Dicto § 3) dicono che Papa Innocentio III fu
il primo, di cui si legge haver posto le mani in quest’Ordine, aggiungono che è
verisimile, che molti Pontefici suoi antecessori lo onorarono con favori e
gratie, del che per l’antichità del tempo, e santa semplicità de’ Religiosi non
restò memoria per scrittura. Perché i Padri antichi non si curavano di far
Archivi de’ loro Privilegi, contenti di guadagnar di presente per le loro
Religioni la gratia della Sede Apostolica, come si legge del Serafico P. S.
Francesco, la cui semplicità (dicono amendua) ancor era minore, che quella de’
Frati Eremitani di S. Agostino, che non erano usciti da gli Eremi
loro.