CAP. III

Pruovasi la nostra intentione con la medesima Bolla, che s'allega

in contrario, e con altre, d'altri Pontefici.

[Pag. 13] Il secondo Testimonio che pruova questa verità, e non men chiaramente de passati, è la medesma bolla di Papa Alessandro IV che vien allegata contra di noi, tanto obliqua e violentata, per non dir male intesa, ch'ella sola (se si legge con occhi non imbendati) basta per metter perpetuo silentio a così ingiusta pretensione. Perchè Papa Alessandro IV in quella Bolla spedita nell'anno II del suo Pontificato, che fu del 1255 o del 1256, non solo non dà ad intendere, nè pur legiermente, che l'Ordine de gli Eremitani di S. Agostino hebbe principio nel suo tempo (come si pretende) ma espressamente afferma che quando si trattò di far l'unione di molti Ordini di Romiti, che aggregò ad esso (la qual cosa è l'occasione ch'hanno avuto per finger questa favola) già il detto Ordine degli Eremitani di S. Agostino era antico nel mondo, et haveva molti Professori della sua vita regolare. Porrò le parole puntualmente, che essendo le prime della Bolla è troppo da maravigliarsi che non le abbia ben ponderate: Recordamur liquido, et memoriter retinemus quod dudum apparuit Religio in partibus Lombardiae, cuius Professore vocati Eremitae Ordinis S. Augustini, nunc succinti tunicas cum corrigijs, baculos gestantes in manibus, nunc vero dimissis baculis incedebant. Chi attentamente considererà quelle prime parole: Recordamur liquido, et memoriter retinemus, ben vedrà che la nostra Religione non venne al mondo nell'anno che Papa Alessandro spedì questa Bolla: perchè memoria non si può aver di cose presenti, ma sì ben delle passate, e molte volte antiche. Però acciochè non dicano che la parola Dudum ristringe questa larghezza. Con ciò sia chè significa quello che poco fa successe, come consta dal cap. 27 della Genesi, e del cap. 12 dell'Esodo, s'ha da notar che questa parola alcune fiate significa quello, che molto ha, che passò, come si può vedere nel cap. Dudum, il 9.3, quaest. 6, e nel cap. Dudum, 27.18 quaest. 2. Il che supposto, è necessario di sapere che Papa Gregorio IX, il qual fu avanti ad Alessandro IV, 27 anni, spedì un'altra Bolla del medesimo tenore, per lo medesimo effetto, che parola per parola, cambiati solamente i nomi delle persone ai quali si indirizzava, comandò traslatar Papa Alessandro; questa Bolla si spedì a 25 di Marzo, nell'anno 14 del Pontificato di Gregorio IX e il tenor di lei è come segue: GREGORIUS, etc. Venerabilibus Fratribus Episcopis per Anconitanam Marchiam constitutis, Dudum apparuit in partibus Lombardiae Religio cuius professores vocati Eremitae Fratris Ioannis Boni, Ordinis S. Augustini, nunc succinti tunicas cum corrigijs, baculos gestantes in manibus; nunc vero dimissis baculis incedebant, pecuniam pro eleemosynis, alijsque subsidijs deposcentes, et adeo variantes Ordinis sui substantiam, ut dilectis filijs Fratribus Minoribus [Pag. 14] uniformes in derogationem multiplicem ipsorum Ordinis crederentur, eijsdem propter hoc minorem, apud fideles sentientibus, in suis opportunitatibus charitatem. Sane cum per Venerabilem fratrem nostrum Hostiensem Episcopum, et bonae memoriae, N. tituli S. Sabinae Praesbiterum Cardinalem, tunc in partibus illis legatione fungentes huiusmodi praesumptio ad nostram audientiam pervenisset. Nos ne identitas vestium in Ordinibus ipsis confusionem pareret, et inde scandala graviora consurgerent, ad virorumque quietem providimus, statuendum, ut Prior, et universi, ac singuli fratres praedicti Ordinis S. Augustini in exterioribus vestimentis, quae nigri, vel albi debebant esse coloris, quorum altero, videlicet nigro, iam electo ab eis ipsos volumus manere contentos, largas et protensas manicas, quasi ad instar cucullarum, et desuper ipsa ferant per amplas corrigias, et patenter omnibus apparentes, ita quod omnes cincti de foris eas vestibus nequaquam contegant, et portantes in manibus baculos quinque palmorum grandium, ac expresse in eleemosynarum petitione, cuius sint Ordinis declarantes, adeo suarum vestium longitudinem temperent, quod a quibusque ipsorum calceamenta libere videantur: ut sic habitus confusione semota, et sublata materia scandali, a praedictorum Ordinum fratribus possit virtutum Domino liberius, et gratius deserviri. Verum cum quidam Eremitae praefati Ordinis S. Augustini, ac alij Religiosi supradictis Eremitis conformes habitu in eadem Marchia constituti formam praedictae identitatis prohibitam gestare dicantur, in eorundem fratrum Minorum infamiam, et scandalum plurimorum fraternitatibus vestris mandamus, ut universis, et singulis Eremitarum, ac Religiosorum praedictorum districtius iniungatis, ut circa praemissa memoratae provisionis statutum inviolabiliter observantes eum qui monitus non resipuerit, donec redeat ad mandatum a suo consortio excludere non postponant. Caeterum, quia pictas persuadet, ut ipsi exobedientiae studio praemium honoris, et gratiae consequantur, eos praedictam provisionem laudabiliter observare studentes, curetis benigno favore prosequi, et tamquam Catholicae ecclesiae filios faciatis ab alijs confoveri. Si vero suae voluntatis arbitrium praeferendo iudicio vestro contravenire praesumpserint in eos excommunicationis sententiam promulgetis, quam per vestras Civitaves et Dioceses publicati solemniter et eosdem tamquam excommunicatos usque ad satisfactionem condignam appellatione remota arctius evitari ab omnibus faciatis. Dat. Lateran. IX Cal. Aprilis Pontificatus nostri anno decimoquarto.

Hora notar si dee, che il Vescovo Ostiense che era Legato Apostolico nelle parti della Lombardia unitamente col Cardinale di Santa Sabina, e se manifesto a Papa Gregorio della lite tra li Padri Franciscani e i nostri Eremitani, fu il medesimo Papa Alessandro IV ch'allora era Cardinale, come si raccoglie dalla sua Bolla in quelle parole: Sane cum per nos tunc in minori officio constitutos, et bonae memoriae, N. tituli Sanctae Sabinae Presbiterum Cardinalem, tunc in patibus illis legatione fungentes etc. E perciò disse in essa, che si ricordava e aveva in memoria la detta lite: talchè la parola Dudum s'ha da riferire al tempo di Papa Gregorio Nono, il quale se si avertisce, non dice nella sua Bolla che si ricordava di quella dissensione, che all’hora haveva presente, e non al tempo di Papa Alessandro che fu tant'anni doppo. Ancor notar si deve, che ambidua questi Pontefici fanno mentione d'Ordine di Romiti di Sant'Agostino, et Papa Gregorio Nono dice, che li Romiti di San Giovan Buono erano dell'Ordine di Sant'Agostino, contro alla qual cosa quest'Autore così fuor di ragione pretende, che San Giovan Buono non fu di quest'Ordine, di cui ragionaremmo a suo luogo (cap. 13, § 17 et 18; cap. 23, § 2). In oltre se nel tempo di Papa Gregorio nono, quando San Bonaventura poteva apunto haver diecinove o vint'anni d'età trattava la Chiesa di Religione d'Eremitani di Sant'Agostino, come poteva non esser ancor instituito, ne sotto questo titolo l'anno secondo di Papa Alessandro, quando il Santo Dottor era Generale dei Minori? E se mi dirà alcuno, attendendosi alla significazion men favorevole della parola Dudum, che almeno l'Ordine Eremitano di Sant'Agostino, era di fresco fondato nel tempo di Papa Gregorio nono. Risponderò prima, che la Bolla non dice Dudum fundata est Religio, ma Dudum apparuit, che è cosa molto differente: perchè puotè esser antica la fondatione, e nuova l'apparitione. E secondariamente, che Papa Gregorio nono, non parlò dell'Ordine, che si chiama de gli Eremitani di Sant'Agostino, al quale s'unirono gli altri, ma della sola Congregatione di San Giovan Buono, che fu più moderna di quello, poichè prese la sua Regola, e l'abito, come proverò nel cap. 13, § 18, nel Corolario primo, e della medesima Congregatione parlò Papa Alessandro quarto, perchè con essa era stato il litigio della somiglianza dell'abito con li Padri Minori, non ostante che non la chiamò ordine di San Giovan Buono, ma di Sant'Agostino, perchè la sua Bolla uscì dopo l'union generale, quando era già cessato il titolo di San Giovan Buono, e tutte le Congregazioni si chiamavano d'Eremitani di Sant'Agostino.

 

§1

Pruovasi con altre Bolle Apostoliche, che l'ordine degli Eremitani di S. Agostino

era istituito innanzi al Papa Alessandro Quarto.

[Pag. 15] Ma adduciamo un'altra Bolla del medesimo Papa Alessandro, che spedì in nostro favore l'anno prima del suo Pontificato, ed è nella forma seguente:

ALEXANDER Episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Universis Prioribus, et Fratribus Eremitarum Ordinis S. Augustini salutem, et Apostolicam benedictionem. Solet annuere Apostolica sedes piis votis, et honestis petentium precibus favorem benevolum impertiri. Cum sicut nobis insinuare curastis Generalis Prior vester de triennio in triennium eligatur, nec sit vobis facile pro ipsius electionis confirmatione ad sedem Apostolicam a qua dependeret huiusmodi dicitur, laborare. Nos volentes vobis paternae solicitudinis studio consulere in hac parte, devotionis vestrae precibus inclinati praesentium vobis auctoritate concedimus, quod idem Prior eum unanimiter, et concorditer electus fuerit, libere administret dummodo nihil de bonis Ecclesiasticis alienet, donec petendi, et obtinendi confirmationem a nobis, vel a dilecto filio nostro Ricardo S. Angeli Diacono Cardinali vice nostra habuerit facultatem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae concessionis infringere, velet ausu temerarie contraire. Si quis autem haec attentare praesumpserit indignationem Omnipotentis Dei, et BB. Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Dat.  Anagniae 16 Cal. Augusti Pontificatus nostri anno Primo.

Da questa Bolla si raccoglie che innanzi a Papa Alessandro l'Ordine de gli Eremitani di S. Agostino eleggeva il suo Generale di tre in tre anni, e per non esserli facile di ricorrere per la confermatione alla Sede Apostolica gli concedette, che il Generale subito eletto, potesse amministrare purchè nulla alienasse de’ beni Ecclesiastici senza licenza della Sede Apostolica, o almeno del Cardinal Protettore, che all'hora si chiamava Riccardo di Sant'Angelo. Ci dicano hora coloro che tengono la parte contraria per verisimile, com’era possibile che questa Religione non fosse ancor fondata, nè sotto il titolo di Sant'Agostino l'anno secondo di Papa Alessandro, se nel primo gli era stata fatta relatione da parte di quella, che per eleggere il suo Generale di tre in tre anni le si rendeva difficile ricorrere a tempo per la confermatione di ciascuno, e a questo nome le fu conceduto, che potessero i Generali dal punto che fossero eletti, amministrar senza aspettar nuova confermatione della Sede Apostolica? Non potran dire, che la Religion di cui si tratta in questa Bolla era d'Eremitani differenti; perchè espressamente dice: A tutti li Priori e Frati dell'Ordine degli Eremitani di Sant'Agostino, ne meno, che la nostra Religion poco fa istituita si prevenne per quello che per l'avvenir succeder potea; perchè conforme alla sua opinione non si fondò in quell'anno, ma nel seguente; nè ancora quando gli volessimo passar in conto quell'errore di quest'anno, e dicano che si fondò nel primo, potevano dire al Papa che eleggevano il Generale ogni tre anni, non avendo (come hanno da dir che non havevano) un'anno intiero di fondatione. Se però non vogliono attribuirli la innocenza di quel semplice (che celebrò Sant'Agostino un gran digiunante) che commandandoli digiunare alcuni venerdì, e dicendoli un amico suo un'ora doppo ch’era fiacco, rispose che non era maraviglia esserlo con tanti digiuni. Le parole della Bolla danno ad intendere che li Frati ricorsero al Pontefice doppo che la esperienza mostrò loro la difficultà che v’era in confermar a tempo il loro Generale che eleggevano, perchè dicono: Cum sicut nobis insinuare curastis Generalis Prior vester de triennio in triennium eligatur. Appresso ammendar se deve il computo de’ tempi, che tanto si desiderò, acciochè S. Bonaventura ottenesse d'essere fondatore di questo Edificio. Poichè in tempo di Papa Alessandro erano almeno alcuni triennij che se gli erano apperti li fondamenti conforme al tenor di questa Bolla, e alla relation, con la quale si guadagnò. Oltre di questo nel libro intitolato Monumenta Ordinis Minorum, trattato primo, folio 246, pagina 2, son due Bolle: una di Papa Innocenzo Quarto data in Anagni, l'anno del 1254, dodicesimo del detto Innocenzo, e l'altra di Papa Eugenio Quarto, che contiene inserta quella di Innocenzo, e dice che si spedì per l'Ordine degli Eremitani di Sant'Agostino, e il titolo di quella è questo: Innocentius Episcopus etc. Dilectis filijs  Priori Generali Ordinis Eremitarum, ac alijs Provincialibus, etc. Dunque innanzi a Papa Alessandro Quarto era fondato quest'Ordine; poichè già haveva Prelato con titolo di Generale. Ma passiamo avanti, e proviamo con altro argomento senza risposta, che prima di Papa Alessandro IV era già fondata questa Religione sotto il nome di Ordine d'Eremitani di Sant'Agostino, [Pag. 16] col quale oggidì è nominata communemente. Molto innanzi a Papa Alessandro, avea conceduto la Chiesa Privilegi, Indulgenze all'Ordine Eremitano di Sant'Agostino; adunque non la potè instituir Papa Alessandro, nè sotto questo nome.  Questa conseguenza è tanto chiara, che non vi può esser intelletto che la nieghi; perchè non v’è, nè sarà così protervo che dica, che si concedettero Indulgenze e Privilegi all'Ordine che era per fondarsi, e molto meno che avanti, che la Chiesa avesse quel figlio, già li avesse posto nome e lo chiamasse Ordine di Eremitani di Sant'Agostino; poichè egli è certo, come dice la Massima dei Giuristi: Non entis nullae sunt qualitates, ciò che non è, aver non può qualità d'alcuna. Proviamo ora l'antecedente, il quale si raccoglie con ogni evidenza, che si può desiderare da un'altra Bolla di Papa Alessandro IV nell'anno primo del suo Pontificato in Anagni alle Idi di Luglio, che dice così: ALEXANDER Episcopus servus servorum Dei, Venerabilibus fratribus Universis Archiepiscopis, et Episcopis praesentes litteras inspecturis salutem, et Apostolicam benedictionem. Odore suavi bonorum operum dilectorum filiorum Fratrum Eremitarum S. Augustini Ordinis recreati eos non immerito favore prosequimur, ea ipsis diligenti procurare solertia intendentes, per quae Auctore Domino, humilitatis eorum Collegium suscipere valeat incrementum. Sed sicut accepimus nonnulli vestrum in contrarium molientes ipsorum pacem, et quietem (sine qua non colitur pacis Auctor) perturbant, contra tenorem Privilegiorum, et Indulgentiarum eis a Sede Apostolica concessorum pro suae voluntatis libito veniendo. Quocirca Universitatem vestram rogamus attentius, et hortamur per Apostolica vobis scripta mandantes, quatenus vestris iuribus manentes contenti, nulla eis, vel ipsorum Domibus contra praedictorum Privilegiorum, et Indulgentiarum continentiam inferatis molestiam, vel gravamen, quin potius habeatis eosdem pro Divina, et nostra reverentia commendatos; ita quod exinde vobis Deum reddentes proprium erga Religiosis zelum habere probemini charitatis. Dat. Anagniae Ibid. Iulij, Pontific. nostri anno primo.

Notinsi quelle parole: Contra tenorem Privilegiorum, et Indulgentiarum eis a Sede Apostolica concessorum: dunque avanti al Papa Alessandro già l'Ordine degli Eremitani di S. Agostino (che così li nomina in quella Bolla) aveva Privilegi et Indulgenze della Sede Apostolica; perchè quell'anno era il primo del pontificato di Alessandro, e parla di quelli, come di cosa passata e anteriore. E se tuttavia perfidiassero che il Papa tratta di Privilegi e Indulgenze che egli medesimo aveva concedute alla Religione dentro di quell'anno, non ostante che le parole citate sufficientemente convincono quest’uscita, metteremo un'altra Bolla del medesimo Papa data in quell'anno, nella quale concedette alla Religion istessa, che potesse assolvere gli interdetti, sospesi e scomunicati che volessero pigliar l'abito di quella, purchè essendo scommunicato per debiti, sodisfacessero prima ai loro creditori, e dice che ciò le concedette mosso dall'esempio di Papa Innocenzo IV suo antecessore, che concedette alla Religion medesima altretanto, la Bolla è di questa maniera:

ALEXANDER Episcopus servus servorum Dei, dilectis filijs Prioribus Fratrum Eremitarum in Tuscia Ordinis S. Augustini, salutem et Apostolicam benedictionem. Cum ex Apostolici cura teneamur Officij circa Religionis augmentum attenti et vigiles invenire. Nos devotionis vestrae precibus inclinati, ut volentibus Fratrum Ordinis vestri aggregari Collegio, qui suspensionis, aut interdicti, vel excommunicationis sententijs sunt ligati absolutionis beneficium iuxta formam Ecclesiae impertiri, et ipsos in fratres recipere valeatis ad instar foelicis recordationis Innocentij Papae Praedecessoris nostri, vobis auctoritate praesentium indulgemus, ita tamen quod si aliquis ex eisdem huiusmodi sententijs propter debitum sunt astricti, satisfaciant ut tenentur. Nulli ergo omnino hominum liceat hunc paginam nostrae concessionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Se quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius, se noverit incursurum. Datum Anagniae 7 Cal. Iulij Pontificatus nostri anno I. Dunque in tempo di Papa Innocenzo IV già era fondata questa Religione, con nome di Ordine di Eremitani di Sant'Agostino, poichè come consta da questa Bolla di Papa Alessandro IV. Il medesimo Innocenzo IV gli havea conceduto la gratia riferita.

 

§  II

Allegansi quattro Bolle di Papa Innocentio IV in confermatione dello stesso intento.

Oltre a questo abbiamo un altro Breve dello stesso Innocenzo IV, dato nell’anno del 1254, che fu l’ultimo del suo Pontificato, al 7 di Settembre, e lo riferisce Renato Coppino, nel libro 2 del suo Monasticon, tit. I, num. 32, nel quale concede alla Religion de gli Eremitani di Sant’Agostino, che non paghino decime delle terre nuove della loro agricoltura, e consta [Pag. 17] dalla forma del ragionar, che la Religion in quel tempo era già antica; perché dice: Sane novalium vestrorum, que propriis manibus aut sumptibus colitis, de quibus aliquis hactenus non percepit, sive de hortis Virgultis, et piscationibus vestris nullus a vobis decimas exigere praesumat. Quelle parole: De quibus aliquis hactenus non percepit: ben chiaro dimostrano che l’Ordine non cominciava allora. Altrimenti, che consuetudine poteva allegare, o che terre poteva assignare de’ quali fin all’hora non s’era pagato? Potrebbono rispondere a questo Breve quel che mi disse un huomo dotto, che quelle parole: De quibus aliquis hactenus non percepit, non voglion dire: delle quali altri non ha riscosso decime; ma delle quali niun Agricoltore ha raccolto frutti: perché ragiona de’ campi novelli, che prima non si coltivavano, et i Frati gli avevano renduti fruttiferi rompendo il monte, e coltivando e seminando il podere. Però senza dubbio il senso è quello, che loro habbiam dato: perché come notano i Dottori e consta dal cap. Dudum 31, De Privilegiis, quando i Pontefici concedono Privilegio di non pagar decime delle terre nuove, non s’è veduto che abbiano derogato la ragione che altri havea d’essigere da quelle al tempo della concessione, se non le derogano espressamente; perché quantunque la terra sia nuova e fruttifera da ieri in qua, puote per l’addietro esser stata montuosa, e pagar decime di ghiande, d’erba o di fieno, che bastaria, accioché il patron della decima continuasse al suo possesso ne’ frutti della terra già rotta. Onde per metter in salvo questa ragione si accorse con quelle parole: De quibus aliquis hactenus non percepit: nimirum decimas, non fructus. E questo si vede ancora in un altro Breve, che Papa Innocenzo III concedette all’Ordine della Santissima Trinità diretto al Ministro, e Frati del Cervo Frio a’ tre di Febraro del 1198, e primo del suo Pontificato, che parimente adduce Renato Coppino nel libro I, Monasticon tit. I, num. 17 ch’ha la medesima clausola puntualmente; però senza quelle parole: De quibus aliquis hactenus non percepit; perché come che quella sagrata Religione incominciava all’hora non le si puotevan dire. E per la stessa ragione, Papa Honorio III le levò dalla Bolla nella quale confermò l’Ordine di S. Domenico,  mettendovi tutto il rimanente della clausola. Questa Bolla si spedì a’ 22 di Decembre l’anno del 1216, che fu il primo di quel Pontefice; ed è fra li Privilegi del detto Ordine, fol. 4. Perciò per finir di cogliere ogni sorte di dubbio nella materia che andiamo trattando, registriamo altre Bolle di Papa Innocenzo IV, ove è questa medesima Religione sotto titolo d’Ordine d’Eremitani di S. Agostino le fece diverse grazie e favori: e sia la prima, una che spedì l’anno X del suo Pontificato nelle None del mese d’Agosto, nella quale concedè all’Ordine degli Eremitani di Sant’Agostino che potessero fondare Chiese e case nelle Terre e possessioni, che loro dessero i fedeli suoi divoti, e che potessero celebrare i Divini Ufficii, e in esse amministrar i santi Sacramenti. Questa Bolla dice così:

INNOCENTIUS Episcopus servus servorum Dei Venerabilibus Fratribus universis Archiepiscopis, et Episcopis praesentes litteris inspecturis salutem, et Apostolicam benedictionem. Dilecti filii Priores, et Fratres Eremitarum Ordinis S. Augustini nobis humiliter supplicarunt, ut eis construendi Ecclesias, et Domos in Terris Mantijs, et possessionibus, quae sibi a Christifidelibus conferuntur, et audiendi et celebrandi Divina officia in eisdem Ecclesijs, et recipiendi Ecclesiastica Sacramenta, licentiam de benignitate solita largiremur. Vobis igitur, qui locorum Dioecesani existitis in hac parte deferre volentes Universitati vestrae, per Apostolica scripta mandamus quatenus eis concedatis licentiam postulatam sine iuris praeiudicio. Dat. Perusij III Nonas Augusti. Pontificatus nostri anno X.

  Concedette un’altra Bolla questo Pontefice, l’anno IV del suo Pontificato a’ 17 di Giugno, in favor dei Frati Eremitani dell’Ordine di S. Agostino della Congregatione de’ Brittini, acciochè un Cardinale Legato Apostolico esortasse il Vescovo di Bologna a confermar la profession, che fatta aveva in mano d’un Superior del nostro Ordine il Prior della Casa di S. Maria Madalena della Valle della Pietra dell’Ordine di S. Benedetto. Questa Bolla è del tenor seguente:

INNOCENTIUS Episcopus servus servorum Dei, Dilecto filio I. Sanctae Mariae in via lata Diacono Cardinali Apostolicae Sedis Legato salutem, et Apostolicam benedictionem. Insinuarunt nobis dilecti filij Prior, et Universi Fratres Eremitae de Bictrinis Ordinis S. Aug. quod Prior Eccl. S. Mariae Magdalenae in Valle de Petra Bononiensis Dioecesis ad frugem vitae melioris aspirans de sui Conventus voluntate, et unanimi consensu in manibus dicti Prioris de Bictrinis pro se, ac praefato Conventu salvo per omnia iure Venerabilis Fratris nostri Bononiensis Episcopi fecit Obedientiam manualem B. Augustini Regulam, et Constitutiones, ac observantias eorundem servaturum, perpetuo pro se, ac suis Fratribus se permittens sicut in publico Instrumento confecto exinde plenius dicitur contineri. Cum autem Priorem, et Eremitas huiusmodi pro Religionis suae meritis affectu prosequamur in Domino speciali, dicto Episcopo preces direximus, et mandatum, ut quod in hac parte intentione salubri factum esse cognoscitur pro divina et nostra reverentia [Pag. 18] gratum sibi constituens et acceptum id, prout spectat ad ipsum confirmare non differat, et super hoc tibi etiam, cum requisitus a te fuerit, reverenter intendat, ita, quod ex hoc processu temporis gratiosi apud nos meruisse gaudeat incrementa favoris, quocirca discretioni tuae per Apostolica scripta mandamus quatenus eundem Episcopum sicut efficacius poteris, ut mandatum nostrum compleat exhorteris, nobis quod super hoc feceris, et inveneris scripturus. Dat. Lugd. XV Cal. Iulij Pontificatus nostri anno Quarto.

E perché il Vescovo di Bologna mise disturbo nella detta confermatione spedì un’altra Bolla per lo medesimo Cardinale, nella quale gli commesse plenariamente il negotio. Questa Bolla fu data in Lione di Francia l’anno 7 de suo Pontificato, al 6 di Decembre, e dice in questa forma:

INNOCENTIUS Episcopus servus servorum Dei, Dilecto filio I. Sanctae Mariae in Via lata Diacono Cardinali, Apostolicae Sedis Legato salutem, et Apostolicam benedictionem. Dilecti filij Prior, et Fratres Eremitarum de Bictrinis Ordinis S. Augustini Fanensis Dioecesis nobis exponere curarunt, quod cum Prior, et Fratres Domus S. Mariae Magdalenae de Valle Petrae, Ordinis S. Benedicti Bononiensis Dioecesis incorporari eorundem Eremitarum Domui, et Ordini affectarent, tibi direximus scripta nostra, ut Venerabilem Fratrem nostrum Bononiensem Episcopum monere,  ac inducere procurares, quod Fratres dictae Domus S. Mariae Magdalenae Ordini, et Domui dictorum Eremitarum incorporare studeret. Sed eodem Episcopo a te super hoc monte diligenter id non posse fieri propter diversitatem Ordinum asserente ad supplicationem eorundem Prioris, et Fratrum Eremitarum afferentium, quod ipsi propter Constitutiones eorum Ordinis, longe arctioribus, quam dicti Fratres S. Mariae Magdalenae observantis astringuntur, iterato tibi nostris dedimus litteris in mandatis, ut si ordinem praedictorum Eremitarum Ordine Fratrum eorundem Sanctae Mariae Magdalenae ex Constitutionum additione tibi arctiorem esse constaret super incorporatione, sive unione praedictis praefati Episcopi irrequisito assensu, et ipsius in omnibus iure salvo dispensative procederes, prout viderit tua circunspectio expedire. Et licet huiusmodi negotium dilecto filio Magistro Ubalbaldo Subdiacono, et Capellano nostro duxeris committendum in ipso tamen nullus habitus est processus, quare praefati Prior, et Fratres nobis humiliter supplicarunt, ut ne in ipsorum praeiudicium factum huiusmodi proteletur incorporationem sive unionem praefatam fieri de benignitate Sedis Apostolicae mandaremus. Quocirca discretioni tuae periterata scripta mandamus quatenus super incorporatione, sive unione praefatis procedas iuxta tradita tibi formam contradictores per censuram Ecclesiasticam appellatione postposita compescendo. Dat Lugdun. 8. Idus Decemb. Pontificatus nostri anno 7.

Dove considerar si debbono quelle parole: Dilecti filij Prior, et Fratres Eremitarum de Bictrinis Ordinis S. Augustini Fanensis Dioecesis. Nel che si vede, che la Congregatione dei Brittini la qual Alessandro IV unì, e aggregò alla nostra Religione era altresì d’Eremitani di Sant’Agostino, la qual cosa niega il Padre Daza: perché nella Bolla, che stampò non ritruova, che gli si dia questo nome, e per lo medesimo fondamento dice, che la Congregation delli Zamboniti, non era dell’Ordine degli Eremitani di Sant’Agostino, e ch’era distinta da quella di San Giovan Buono, nella qual cosa neanche ha ragione, perché come dice Filippo da Bergomo (lib. 9, anno Christi 398) e il Cronicon Generale (Sexta aetate mundi, fol. 206, pag. 2) Zamboniti s’appellorno da S. Giovan Buono lor fondatore; perché in lingua  rustica Italiana Zan è l’istesso che Giovanni, e così Zamboniti vuol dire Givanboniti, cioè gli Discepoli di S. Giovan Buono; il che affermano il P. Ribadenera (In vita S. Gullelmi) e il Cardinale Egidio da Viterbo (Infra c. 21, § 5 in fin.) e consta che questo Santo fu Eremita dell’Ordine di S. Agostino, come più ampiamente pruoveremo nel cap. 13, § 17, e la verità è che come certificano il Cardinale Seripando (In Prolog. Conpen. Chr. Ordin.) il Pad. Fra Luigi Miranda, e altri Autori (Lodovicus Miranda Franciscanus in I tom. Man. Praelatorum q. 4, art. 6. Naucl. vol. 2, gene. 41, anno 1215. Bergom. lib.9, anno 398. Arthmanus Schedel sexta aetate, fol. 203) tutte quelle Congregationi erano d’Eremiti di S. Agostino, che ad imitatione della nostra s’eran fondate, e procedute da quella come Ruscelli da una madre, alla quale in tempo di Papa Alessandro si ritornarono al congiungere per correr di nuovo, come fanno i fiumi col mare, secondo il Testo dell’Ecclesiaste c. I. Ad locum unde exeunt flumina revertuntur, ut iterum fluant, e questo è quel che dice il Beato Giordan (lib. I, c. 14) e S. Antonino Fiorentino (Dict. Tit. 24, C. 14, § 3) che volendo il nostro P. S. Agostino raccoglier la dispersion della sua Religione, apparve al Papa Alessandro con gran Capo e con piccole membra, e il Papa avisato per quest’Apparitione, come per un Oracolo, che conveniva far la unione di tutti quelli Eremiti alla Religion primitiva di quelli di S. Agostino, dalla quale erano uscite le altre, accochè la memoria del Glorioso Santo fosse onorata in terra con una fondatione molto diffusa, da cui risultò la nostra Religione dell’Unione di tante Congregazioni conforme a quello di Salomone: In multitudine Populi dignitas Regis, in paucitate plebis ignominia Principis.

 

§  III

Che l’Ordine d’Eremitani di S. Agostino era appruovato dalla Chiesa l’anno del

1247, 4° di Papa Innocenzo IV.

[Pag. 19] Raccogliesi ancora da questa Bolla, che l’Ordine degli Eremitani di S. Agostino nell’anno 4 del Pontificato di Papa Innocentio IV, che fu del 1247, già era approvato dalla Chiesa, altrimenti non potevano passarvi quelli d’altra Religion appruovata, come quelli di S. Benedetto: perché sempre i S. Canoni difesero il transito dalle Religioni appruovate a quelle che non lo erano, in rispetto che il voto delle Religioni approvate potè esser solenne, e quello delle non approvate solamente semplice. E se il voto solenne si commutasse in semplice, al secondo tratto si finirebbe l’effetto suo. Imperochè concediamo, che un Frate, il quale in Religion approvata professò castità solennemente, e per lo medesimo caso restò inabile per contraere matrimonio, si passasse ad un’altra non approvata, e convertisse il voto solenne in semplice, se dopo questo secondo si maritasse, resteria valido il matrimonio, al quale già l’aveva fatto inabile il voto solenne della prima Religione. Dunque per lo stesso caso, che da Religion approvata, nella quale si facevano voti solenni, passarono alcuni Religiosi alla nostra, segue evidentemente che la nostra era ancor approvata con eguale solennità di voti, e maggiore strettezza di vita. E certamente la nostra Religion era per confermarsi nell’anno 2 di Papa Alessandro, come il Padre Daza pretende, necessità nessuna aveva l’Ordine di S. Francesco di ricorrere al medesimo Papa nel suo primo anno supplicandolo fosse contento di conceder loro Breve, acciò che i Religiosi professi di quella sagrata Religione non si transferissero (come facevano) alla nostra. Perché la nostra in quel tempo non era confermata, non si poteva negoziar il transito di cui si lamentavano, né saria stato necessario, così gran remedio per interrompergli il corso; perciò bisognò farlo (come pare) perché la nostra Religion nell’anno primo di Papa Alessandro un anno avanti alla union Generale, come s’è detto, havea non solo confermatione Apostolica, ma grande antichità in essa, e come Religione antica, e come radicata nel seno della Chiesa, passavano ad essa Frati di Religioni così principali, come quella di S. Francesco. Consta questo esser vero da una Bolla di Papa Alessandro IV, data nell’anno V del suo Pontificato, e diretta al Generale, e Provinciali di tutto l’Ordine de’ Minori, nella quale gli commanda, che non ricevino nella loro, Religioni Professi della nostra, imperochè eglino medesimi havevano richiesto a sua Santità, che comandasse alli superiori dell’Ordine degli Eremitani di S. Agostino e a quello di S. Guglielmo, che non ricevessero i Professi dell’Ordine di S. Francesco, et esser cosa giusta, che colui che domanda la legge per altri la tenga buona per se. Questa Bolla si ritruova nel lib. dei nostri Privilegi, fol. 4, faciata 2, e dice:

ALEXANDER Episcopus servus servorum Dei, Dilectis filiis Generali, et Provincialibus Ministris et Fratribus Ordinis Fratrum Minorum, salutem et Apostolicam benedictionem. Quanto praeclara Ordinis vestri Religio inter Religiones alias per insignem gratiam, meritorum praerogativam, virtutem, et eminentiam Sanctitatis conspectiori rutilat claritate, tanto magis vestram cum decet honestatem, ut omnem in vobis iustitiam adimplentes debita charitatis legem erga singulos observetis, non faciendo id aliis, quod vobis adscribitis ad offensam. Sane dudum vestris supplicationibus inclinati, Universis Prioribus, et Fratribus Eremitis Ordinis S. Augustini et S. Guillelmi, auctoritate litterarum nostrarum inhibuisse meminimus, ne aliquos Ordinis vestri Fratres Professos in Ordine suo recipere, vel retinere praesumant sine priorum suorum petita licentia et obtenta: et decernentes nihilominus irritum, et inane quidquid per eos contra inhibitionem huiusmodi contigerit attentari, eadem auctoritate duximus statuendum, ut praesumentes scienter contra eandem inhibitionem propria temeritate ipso facto sententiam excommunicationis incurrant; a qua (excepto mortis articulo) non possint absolvi nisi conspectui Sedis Apostolicae se praesentent ab ea iuxta ipsius providentiam absolutionis beneficium obtenturi. Cum igitur vos deceat pati legem, quam imponi alijs procurastis, universitati vestrae in virtute obedientiae districte praecipiendo mandamus quatenus a praedictorum Eremitarum scandalis abstinentes aliquos in Ordine ipsorum professos in Ordine vestro sine petita et obtenta Priorum suorum licentia nullatenus admittatis, ita quod nulla inter vos, et ipsos occasione huiusmodi contentio valeat exoriri, sed potius (sicut decet) charitas et dilectio iugiter augeatur. Datum Anagniae III idus Iunij, Pontificatus nostri anno V.

Consta chiaramente dal tenore di questa Bolla, che la querela de’ Padri Minori si presentò al Papa Alessandro nell’anno I del suo Pontificato: perché nel secondo già era cessato il nome dell’Ordine di S. Guglielmo, che il medesimo Papa havea comandato incorporarsi in quello de gli Eremitani di S. Agostino, e chiamarsi col primiero titolo della sua verace madre, quando la querela si diede, quelli due Ordini erano distinti, come pare per la narrativa della Bolla. [Pag. 20] E se si considera in essa si vedrà che Papa Alessandro li nomina come distinti, quando riferisce la querela dei Padri Minori e non ritorna a distinguerli quando a loro commanda, che non ricevano i professi della nostra Religione, non per altra cagione, se non perché la data di questa Bolla fu dell’anno V del suo Pontificato, cioè tre anni doppo che l’unione Generale era fatta, e la querela de’ Padri Minori s’era data nel primo, un anno intiero avanti l’unione, e doppo quell’anno si querelarono a S. Santità che de’ Professi della loro Religione passavano alla nostra, creder si deve, ch’alcuni anni avanti si negoziava quel transito: perché non avevano da ricorrere all’ultimo remedio fin’a chè la lunga esperienza del danno ve gli obligasse. Ma per abbondar maggiormente, adduciamo un altro Breve di Papa Innocentio IV dato in S. Giovanni Laterano nell’anno primo del suo Pontificato, che fu del 1243, a dì 17 di  Gennaio, nel quale commandò che s’unissero alla nostra Religion tutti gli Eremiti di Toscana, eccetto quelli di S.Guglielmo, che per la ragion che si dirà nel cap. 13, § 10, non si unirono per all’hora. Questo Breve dice così:

INNOCENTIUS Episcopus servus servorum Dei, Dilectis filijs Universis Eremitis exceptis Fratribus S. Guillelmi per Tusciam constitutis salutem et Apostolicam benedictionem. Incumbit nobis ex officio debito Pastoralis et plantare sacram Religionem, et fovere plantatam, et quantum in nobis est universos, et singulos in proposito confirmare, ne si favore fuerint Apostolico destituti, non proficiant inincepto, sed deficiant potius vel tepescant. Cum enim per Dilectos filios Fratres Stephanum, et Ugonem Eremitas propositum vestrum fuerit nobis expositum diligenter, Nos nolentes vos sine Pastore, sicut oves errantes post gregum vestigia evagari, Universitati vestrae per Apostolica scripta mandamus, quatenus in unum vos regulare propositum conformantes Regulam Beati Augustini, et Ordinem assummatis, ac secundum eum profiteamini de caetero vos victuros, salvis observantijs, seu Constitutionibus faciendis a vobis, dummodo eiusdem Ordinis non obvient institutis,  provisuri vobis nihilominus de Priore idoneo per electionem Canonicam, cui praestetis obedientiam ac reverentiam debitam impendatis. Si vero super praemissis aliquid difficultatis emerserit ad Dilectum filium nostrum Ricardum S. Angeli Diaconum Cardinalem, quem vobis Correctorem ac Provisorem deputamus, recurratis. Dat. Later. 17 Januarij, Pontificatus nostri anno primo.

Da questo Breve si raccoglie che innanzi al primo anno di Papa Innocentio IV v’era Ordine d’Eremitani di S. Agostino, al quale comandò il Papa che s’unissero gli altri, poiché dice: Ut Regulam Beati Augustini, et Ordininem assumatis, ac secundum eum profiteamini de caetero vos victuros. E dando loro licenza per fare Statuti e Constitutioni, commanda che non le facciano contrarie a quelle del detto Ordine d’Eremitani di Sant’Agostino, al quale gli univa: Dummodo eiusdem Ordinis non obvient Institutis. E questo avvenne nell’anno 1243, dodeci anni avanti all’union generale che fece Papa Alessandro, del quale altresì porremmo un altro Breve, dal quale apparisce che Papa Innocentio quarto suo antecessore, diede per Protettor all’Ordine de gli Eremitani di S. Agostino il Cardinal Riccardo di S. Angelo, che (come dice S. Antonino) fu il primo che avesse la Religion, ancorchè non le fosse assegnato da Papa Alessandro, come il Santo dimostra, ma dal suo antecessor Innocentio, come si vede in questo Breve, et afferma il Beato Giordano, se però non è, che S. Antonino riferisca tal creatione di Protettore all’Ordine già ampliato in tutta la sua grandezza, che questo veramente non Innocentio potè farlo, ma Alessandro. Nondimeno all’union generale era già Protettor questo Cardinale, et egli medesimo fu quel che la fece, aggregando tutte l’altre Congregationi d’Eremiti alla nostra, nel che si vede parimente il colore, che può haver l’attribuire questa incorporatione al glorioso S. Bonaventura, constando per Bolle tanto chiare, il Cardinale a cui fu commessa, ed essendo certo e confessato dalla medesima parte che in quel tempo S. Bonaventura non era Cardinale; questa Bolla è data nell’anno terzo del Pontificato di Papa Alessandro, al fine di Marzo, et il tenor di quella è in questa forma:

ALEXANDER Episcopus servus servorum Dei, Dilecto filio Ricardo S. Angeli Diacono Cardinali, salutem et Apostolicam benedictionem. Inter alias solicitudines, quibus assidue praemimur, intendere circa ea nos convenit, per quae sub Religionis habitu vacantes Divino cultui in tranquillitate animi sub observatione mandatorum Domini delectari valeant, et proficientes de virtute in virtutem Deum Deorum in Sion intueri.  Sane meminimus quod foelicis recordationis Innocentius Papa Praedecessor Noster dudum iniunxit tibi, ut Priores et Fratres Eremitas Tusciae, quos tuae curae, ac gubernationi commiserat ad suam praesentiam evocares, circa quorum informationem accedentium ad Sedem Apostolicam, de mandato Praedecessoris ipsius diligenter, et solicite instituisti. Demum a nobis mandatum Apostolicum emanavit, ut de singulis Domibus Eremitarum, quarum quaedam Sancti Guillelmi, quaedam Sancti Augustini Ordinum, nonnullae autem Fratris Joannis Boni, aliqua vero de Fabalis, aliae vero de Bictrinis censebantur, et apud homines ambiguis interdum nuncupationibus vacillabant. [Pag. 21] Duo Fratres cum pleno mandato ad nostram mitterentur praesentiam, quod nostra circa eos salubriter ordinaret dispositio recepturi: cumque Fratres huiusmodi ad Sedem Apostolicam accessissent eandem, tu quem negotio unionis praedictorum Fratrum praeficiendum deputavimus auctoritate mandati nostri, vivo ad te sermone directi, ad id concordi, eorumdem Fratrum, et eorum generalis Capituli, tunc in Urbe celebriter congregati accedente consensu, universas Domos, et Congregationes praedictorum Fratrum in unam Ordinis Eremitarum S. Augustini Professionem et Regulare observantiam perpetuo counisti, sub generalis cura Prioris canonice instituendi pro tempore prae alijs Provincialibus, necnon et conventualibus singularum Domorum Prioribus regulariter gubernandas. Nos itaque, considerantes quod ipsi fratres ab olim te in Patrem benevolum habuerunt, tuque ipsos amplexatus fuisti sincera in Domino charitate, quodque Fratres, et Ordo praedicti sub tua protectione poterunt Deo propitio, salutaria suscipere incrementa, curam dispositionem, et gubernationem eiusdem Ordinis, sic uniti ac Priorum tam Generalis, quam Provincialium, et aliorum Fratrum omnium ipsius Ordinis tibi plene comittimus ita quod illa omnino iurisdictionem illamque potestatem, et auctoritatem in eisdem Prioribus Generalibus et Provincialibus, ac alijs Fratribus ipsius Ordinis, et in eodem Ordine habeas et exerceas libere, quas Romanae Ecclesiae Cardinalis qui praeest pro tempore Ordini Fratrum Minorum in Generali et Provincialibus Ministris ipsius Ordinis Minorum, ac Universis Fratribus Minoribus ipsoque, Ordine dignoscitur obtinere. Praecipimus quoque praedictis Prioribus, et Fratribus dicti Ordinis Eremitarum, quod tibi obediant in omnibus, et per omnia sicut Generalis, et Provincialis Ministri ipsius Ordinis Minorum, ac fratres Minores praedicto Cardinali obedire tenentur, cum post Romanum Pontificem iurisdictionem, potestatem, et auctoritatem in eis habeas potiorem. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae comissionis et praecepti infringere, vel ei ausu temerario contrarie. Si quis autem etc. Datum Later. IV Cal. Aprilis, Pontificatus nostri anno III.

 

§ IV

Che Papa Innocentio IV diede per Protettore all’Ordine de gli Eremitani di S. Agostino,

il Cardinal Riccardo di S. Angelo, e che si ritrova memoria d’esso Ordine

fin dal tempo d’Innocenzo III.

Potrà dire alcuno, che in questa Bolla non si fa menzione d’Ordine d’Eremitani di S. Agostino, né si dice, che Papa Innocentio gli avesse assegnato per Protettore il Cardinal Riccardo di S. Angelo, se non a gli Eremitani della Toscana, de’ quali non si dice di che Ordine, et Instituto erano, e poterono essere d’altro molto differente. Ma a questo opponiamo, che Papa Innocentio IV fece unire al nostro Ordine tutti gli Eremiti della Toscana, eccetto quelli di S. Guglielmo, et havendo ampliato la Religione, e augumentandola con la incorporazion di quelle Congregazioni le diede per Protettore il Cardinale Riccardo di Sant’Angelo, la qual cosa consta dal Brieve che di sopra adducemmo del medesimo Innocentio Quarto, ove lo dice con parole espresse: Si quid difficultatis emerserit ad dilectum filium Ricardum Sancti Angeli Diaconum Cardinalem, quem vobis correctorem, ac Provisorem deputamus, recurratis. Et ad esse si riferiscono quelle di questa Bolla, in quella clausula: Sane meminimus quod foelicis record. Innocentius Papa Praedecessor noster dudum iniunxit tibi, ut Priores, et Fratres Eremitas Tusciae, quos tuae curae, ac gubernationi commiserat, ad suam praesentiam evocares, circa quorum informationem accedentium ad Sedem Apostolicam diligenter, et sollicite institisti. Di modo che quando Papa Alessandro lo spedì, già erano 13 o 14 anni che il Cardinal Riccardo di S. Angelo era Protettor del nostro Ordine: atteso che la data del Breve di Innocentio è del primo anno del suo Pontificato, e questa Bolla del 3° di Alessandro suo successore, e Innocentio governò 11 o 12. Et ancorchè alcuni dei nostri scrittori tengano, che questo Cardinale non fu egli il primo Protettor dell’Ordine; ma il Cardinal Guglielmo del titolo di S. Eustachio, ingannansi in non distinguere la Congregatione di S. Giovanni Buono dall’Ordine Eremitano di S. Agostino, che se ben furono di una medesima Religione et istituto, erano con tutto ciò Congregationi separate, e di Generali distinti, e il Cardinale Guglielmo di S. Eustachio fu dato da Papa Innocenzo per Protettor alla Congregatione di S. Giovan Buono, e non all’Ordine Eremitano di S. Agostino, se ben (come habbiamo detto) quella di S. Gio. Buono parimente era di S. Agostino, però non lo portava scritto nel tit. nè si chiamava se non Ordine d’Eremitani di S. Giovan Buono, o d’Eremitani semplicemente: il che tutto mostreremo nel c. 13, § 17, con una Bolla di Papa Innocenzo 4, con che si schiuderanno molte confusioni, che alcuni hanno patito in questa materia, per non istare su la verace Historia della nostra Religione, e nel discorso de’ suoi augumenti. Et è senza dubbio, che Papa Alessandro fece Presidente dell’union Generale e Protettor dell’Ordine già ampliato il Cardinale Riccardo di S. Angelo, avendolo ritrovato fin dal primo anno del suo antecessor Innocentio fatto Protettor della nostra Religione, alla quale d’aggregar si havevano tutte le altre Congregazioni, il che si raccoglie chiaramente da quelle parole di questa Bolla: [Pag. 22]  Nos itaque considerantes, quod praedicti Fratres olim te in patrem eorum benevolum habuerunt, tuque ipsos amplexatus fuisti sincera in Domino charitate. Onde per provar, che l’Ordine nostro era conosciuto in Italia prima de’ Papi Alessandro IV et Innocentio IV, non sarà necessario uscir di Milano; perché innanzi all’anno del 1237 era in quella Città Monastero del nostro habito, come dice il M. Fra Hernando del Castiglio (p.p. della Historia di S. Dom. lib.3, cap. 51) e molto addietro era stato Arcivescovo della sua Chiesa Vindolfo Frate della nostra Religione, secondo il Dottor Igliescas (lib. 5 della sua Histor. Pontif., c. 20) e in tempo di questo Prelato furono portati da Milano a Colonia li corpi de’ tre Maggi, la cui translatione mettono gli Autori (Martinus Polonus in Frederico, anno Dom. 1152, pagin. mihi 380. Nauclerus, vol. 2, gene. 39, an. 1159. Illescas ubi sup. Pineda, lib. 22, cap. 27, §. 1) nel tempo di Papa Alessandro III. Lasciando da parte, che Antonio Possevino nel primo tomo del suo sagro apparato, Verbo Guillelmus Duranti, prova con molti Autori, che Guglielmo Duranti Vescovo Mimatense, chiamato lo Speculatore, e autor del libro intitolato Rationale Divinorum Officiorum, fu Frate della nostra Religione, e dice che fiorì circa gli anni del Signore 1236, sette avanti alla elettione di Papa Innocentio IV. Ultimamente Alessandro IV, nell’anno primo del suo Pontificato spedì una Bolla in Viterbo a’ 10 d’Aprile, che si conserva nell’archivio di S. Agostino in Roma, nella quale espressamente dice che l’Ordine degli Eremitani di S. Agostino s’era avanzato in virtù fino da suoi primi princìpi, tanto lontano stava per fondarlo in quell’anno: Sic Ordo (dice) Fratrum Eremitarum S. Augustini a suis primordijs gratia cooperante Divina de virtute in virtutem successive profecit, quod velut lignum fructiferum in Ecclesiae agro plantatum flores proferens copiosius honestatis, et producens uberius fructum vitae praecelsae Regularis Observantiae, sanctimonia, et praeclaris virtutem operibus specialiter extitit insignitum. Dat. Viterbij IV Id. Apr., Pontificatus nostri anno primo. Et ancorchè il B. Giordano (lib. I, c.14) e S. Antonino da Fiorenza (Dicto § 3) dicono che Papa Innocentio III fu il primo, di cui si legge haver posto le mani in quest’Ordine, aggiungono che è verisimile, che molti Pontefici suoi antecessori lo onorarono con favori e gratie, del che per l’antichità del tempo, e santa semplicità de’ Religiosi non restò memoria per scrittura. Perché i Padri antichi non si curavano di far Archivi de’ loro Privilegi, contenti di guadagnar di presente per le loro Religioni la gratia della Sede Apostolica, come si legge del Serafico P. S. Francesco, la cui semplicità (dicono amendua) ancor era minore, che quella de’ Frati Eremitani di S. Agostino, che non erano usciti da gli Eremi loro.